30 Aprile 2024

Il principio di rotazione negli appalti “sotto soglia” comunitaria

RIZZARDO DEL GIUDICE

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Abstract

Il principio di rotazione a garanzia della concorrenza negli appalti pubblici:  commento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sez. I, Sentenza 19 marzo 2024, n. 1099.

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La Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia oggetto di commento affronta, in molteplice profilo, la definizione dei criteri applicativi del principio di “rotazione” nell’affidamento degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

I principi espressi dal Giudice Amministrativo Catanese sono a valere, in termini non dissimili, per gli appalti di lavori, servizi e forniture: le cui “soglie” di rilevanza comunitaria sono tuttavia economicamente diverse.

Il primo tema di indagine posto all’attenzione del Tribunale Amministrativo riguardava la definizione del concetto da attribuirsi all’espressione “… due consecutivi affidamenti” a cui tiene seguito – nel paradigma delineato in art. 49 c. 2 D.Lgs n. 36/2023 – il divieto di affidamento o aggiudicazione al c.d. “contraente uscente”.

In tale contesto il Tribunale Amministrativo disattende l’interpretazione, proposta e sostenuta dal concorrente “escluso” secondo la quale il divieto di cui al comma II^ dell’art. 49 – giustificato dal rispetto del principio di “rotazione” – conseguirebbe solo in presenza di un “terzo affidamento”, il che equivale ad affermare che al medesimo operatore economico possono essere affidati lavori, servizi o forniture anche di contenuto identico – purché di importo inferiore alla soglia comunitaria – quantomeno in due consecutive procedure d’appalto.

Il Tribunale Amministrativo, nel disattendere l’interpretazione di cui sopra, afferma per contro che il divieto di reiterazione in oggetto consegue già al primo affidamento: in ciò confermando l’opinione applicativa dell’istituto già seguita da ANAC nelle “Linee Guida” n. 4, sub. paragrafo 3.6.

È d’obbligo riconoscere che l’orientamento fatto proprio dalla Sentenza in commento, e dalla stessa recepito, risponde alla corretta interpretazione dell’art. 49 c. II^ del Codice Contratti Pubblici attualmente in vigore.

In tal senso è certamente condivisibile il richiamo – nel contesto della Sentenza qui in esame – alla continuità logica tra la disciplina, introdotta nel 2023 con la norma da ultimo richiamata, e l’indirizzo espresso da ANAC nelle “Linee Guida” n. 4 le quali, in punto di “rotazione” degli incarichi “sotto soglia”, risalgono – nella revisione antecedente al “nuovo” Codice – all’anno 2019.

Nel contesto delle menzionate “Linee Guida” n. 4, e precisamente al punto 3.6, ANAC segnalava infatti già nel 2019 – esprimendo il proprio indirizzo anche in riferimento ai contenuti del Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Decreto “Sblocca cantieri”) – che il presupposto di applicazione del principio di “rotazione” deve intendersi riferito “…all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta nella specifica procedura oggetto di verifica.

Sul tema qui oggetto di esame merita altresì porre in evidenza la continuità logica e di indirizzo giuridico ravvisabile tra la pronuncia del TAR Sicilia ora in commento e l’orientamento del Consiglio di Stato consolidatosi nel vigore del precedente assetto normativo in tema di affidamenti “sotto soglia”, di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016.

Sul tema soccorre il richiamo alla pronuncia della V^ Sezione del Consiglio di Stato n. 2292 del 17 marzo 2021 nella cui motivazione la ratio del principio di “rotazione” degli affidamenti è ricondotta al necessario “contrappeso” alla notevole discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata per affidamenti “sotto soglia”, rendendosi per tale motivo obbligatorio l’applicazione del principio stesso già nella fase di invito degli operatori della procedura di gara.

Trattasi in definitiva di principi già presenti nel panorama giurisprudenziale formatosi con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici risalente al 2016, ed ora codificati nell’art. 49 del D.Lgs n. 36/2023.

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