Avvocato con esperienza trentennale nel settore banking e finance durante la quale ha assistito primari istituto bancari e società operanti anche a livello internazionale.
Attualmente lo studio si avvale di numerosi professionisti con specifiche competenze anche in materie quali privacy e start up.
Non produce effetto novativo il mutuo ipotecario stipulato in ripianamento di un pregresso debito perché la fattispecie viene a concretizzare la figura del “pactum de non petendo ad tempus “ prevista e disciplinata dall’art. 1231 c.c.