Alcune recenti pronunce hanno chiarito che una clausola di deroga della giurisdizione presente nel rapporto di mandato tra appaltatore ed ente controgarante aventi sede in Italia non è sufficiente ad attrarre nella giurisdizione del giudice italiano anche gli altri rapporti inerenti al contratto di appalto da eseguirsi all’estero, per i quali le parti hanno pattuito una diversa competenza giurisdizionale.
È una conseguenza di cui dovranno tenere conto sia le imprese italiane, nella valutazione complessiva degli appalti di cui sono parte, sia gli istituti garanti, nella redazione dei formulari contrattuali utilizzati per regolare il rapporto di mandato.