La diffusione di dispositivi dotati di intelligenza artificiale comporta inevitabilmente l’insorgenza di rischi in capo agli utenti che li utilizzano, dovuti a potenziali difetti di progettazione, di acquisizione di dati o, ancora, dai limiti del c.d. “machine learning”.
Dal punto di vista giuridico, il tema della responsabilità civile per i danni derivanti dall’utilizzo e dalla produzione di device intelligenti è da tempo oggetto di un ampio dibattito, il quale ha trovato un primo approdo nelle istituzioni europee, attualmente impegnate nell’elaborazione e definizione di un pacchetto di misure sull’uso dell’intelligenza artificiale. Nell’ambito di questo ampio progetto normativo, alla tematica della responsabilità civile è stata dedicata la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 “recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale”, che individua un doppio regime di responsabilità: oggettiva, per l’ipotesi di danno provocato da un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio; per colpa presunta, in caso di danno cagionato dagli altri sistemi di intelligenza artificiale.
Il presente contributo si propone di richiamare la disciplina normativa attualmente in vigore in materia di responsabilità da prodotto difettoso a tutela dei consumatori, evidenziarne i limiti di applicabilità rispetto alle fattispecie di danni provocati dai sistemi di intelligenza artificiale e ripercorrere le principali soluzioni prospettate dal Parlamento europeo con la Risoluzione dello scorso ottobre.