Esperto e consulente in contrattualistica pubblica, prevenzione della corruzione e trasparenza
Esperto in contrattualistica pubblica, prevenzione della corruzione, trasparenza. Consulente e docente. Già dirigente presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), presso l’AVLP. Autore di pubblicazioni e articoli sugli appalti pubblici.
Sulla tematica sopra emarginata, l’attuale Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) non reca alcuna previsione espressa. Il Codice - sul punto - prevede in senso ampio la possibilità per le stazioni appaltanti di “… non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà deve essere indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito” (art. 95, comma 12 che riprende la precedente disposizione dell’art. 81, comma 3 del vecchio Codice n. 163/2006).
Inoltre, il medesimo art. 95, comma 1, stabilisce che i criteri di aggiudicazione “… garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva”.
Per completezza, si ricorda altresì la disposizione dell’art. 94, comma 2, secondo cui “La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3” (i.e., obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro).