Partner dello studio legale Prof. Cannizzaro & Partners
Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea, svolge attività di consulenza e di assistenza giudiziale in materia di appalti pubblici, concessioni, libertà di circolazione, concorrenza e antitrust.
Assiste i clienti di fronte alle giurisdizioni nazionali ed europee e di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
(Articolo pubblicato il 12/10/2021)
Nella recente sentenza Simonsen & Weel, la Corte di giustizia ha chiarito alcuni aspetti rilevanti per la determinazione delle clausole dei contratti di appalto da aggiudicare ai sensi di un accordo quadro. La Corte ha ulteriormente precisato la disciplina disegnata nella sentenza del 2018 Antitrust e Coopservice. In particolare, all’amministrazione aggiudicatrice è richiesto di indicare il valore o la quantità massima e quella stimata delle prestazioni che l’accordo quadro riguarderà. Allo stesso tempo, i documenti di gara possono indicare requisiti ulteriori per la conclusione degli accordi successivi.
In fondo, la Corte di giustizia conserva in capo alle amministrazioni aggiudicatrici un certo margine di discrezionalità nella scelta dell’indicazione del prezzo ovvero della quantità. Tuttavia, non sembra che tale discrezionalità possa essere assoluta, dovendo l’amministrazione aggiudicatrice garantire, per mezzo della propria scelta, il corretto funzionamento della gara pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.