Nel caso di trasporto abusivo di rifiuti, ex art. 256, comma 1, d.lgs. 152/06, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo, il terzo estraneo al reato ha l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.