In caso di risoluzione del contratto di appalto, le stazioni appaltanti possono affidare l’esecuzione del contratto ai soggetti partecipanti all’originaria gara, nel rispetto della relativa graduatoria, anche qualora siano state introdotte delle varianti contrattuali e il nuovo affidatario non abbia conservato in modo continuativo il possesso dei requisiti di partecipazione.