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Nel mese di agosto sono entrati in vigore due importanti provvedimenti legislativi che hanno modificato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione con conseguenti riflessi in tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.
In sintesi:
- È stato introdotto (dal 10.8.2024 con la l. 8.8.2024, n. 112) all’art. 314 bis c.p. il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000).
Si tratta di una sorta di reato a metà strada tra il vecchio peculato per distrazione e l’abrogato reato di abuso d’ufficio. Tale nuovo reato è stato introdotto tra i reati presupposto ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 231/2001 nel solo caso in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- È stato modificato (dal 10.8.2024 con la l. 8.8.2024, n. 112) l’art. 322 bis coordinandolo con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.
- È stato abrogato (dal 25.8.2024 con la l. 9.8.2024, n. 114) il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art. 323 c.p. Tale delitto non è conseguentemente più previsto tra i reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001.
- È stato modificato (dal 25.8.2024 con la l. 9.8.2024, n. 114) il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p. (oggi così riformulato: chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica).
Si è così ristretto l’ambito di applicazione della norma (in verità già precedentemente di difficile e rara contestazione) introducendo alcuni elementi di novità: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (e non più anche solo vantate) e devono essere esistenti (e non più anche solo asserite); l’utilità deve sempre essere economica; l’utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente richiedendosi pertanto il dolo specifico.
La dottrina, particolarmente critica sugli interventi normativi, ha già segnalato numerose questioni di incompatibilità delle modifiche con le fonti sovranazionali. Indipendentemente dalle scelte di politica criminale, il legislatore è intervenuto in maniera confusa con provvedimenti legislativi solo in parte coordinati. Tuttavia le modifiche non possono essere sottovalutate e richiedono un aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Occorrerà pertanto da una parte modificare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e dall’altra monitorare attentamente l’evoluzione giurisprudenziale mantenendo e aggiornando i presidi organizzativi finalizzati a evitare la commissione di reati contro la pubblica amministrazione e a danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
L’aggiornamento sarà evidentemente urgente per tutte le società in cui sia ragionevole il rischio di commissione di reati contro la pubblica amministrazione.