OPINIONI
La Suprema Corte sull’omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’appello notificato per posta
CLAUDIO CIPOLLINI | Founding Partner di Ricciardi & Cipollini – Studio Legale Associato.
Nel processo tributario non costituisce motivo d’ inammissibilità del ricorso (o dell’appello), notificato direttamente a mezzo posta, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.