09 Dicembre 2019

L'art. 12 dello Statuto del contribuente e l'ordinanza della Cassazione n.7613 del 28 marzo 2018: a che punto siamo?

PAOLO COMUZZI

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Abstract

La decisione che si commenta in questa sede presenta alcuni profili di interesse con riferimento all’aspetto procedurale che possiamo riassumere in estrema sintesi dicendo quanto segue: a) certamente l’iter della verifica fiscale ha la sua importanza ma b) molte contestazioni, rispetto alla regolarità procedurale della verifica stessa, sono destinate a risolversi in un nulla di fatto (sempre più simili contestazioni perdono la loro importanza per lasciare spazio a contestazioni di merito) e c) in alcune casi queste contestazioni sono anche pretestuose. Questo è esattamente un caso che ricade in modo preciso e puntuale in queste considerazioni di principio.

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Il caso di specie

Il caso di specie è molto semplice e si riassume nel dire che il contribuente contesta la decisione della CTR (decisione in toto favorevole alla Amministrazione Finanziaria) sostenendo che è stato violato l’articolo 12 della legge 212/2000 (il famoso statuto del contribuente).

Per essere precisi appare quanto segue: 1) i verificatori hanno asportato la documentazione amministrativa e contabile presso i propri uffici (in sostanza l’hanno portata presso l’Agenzia delle Entrate) e questo in contrasto con l'indicazione data dall'amministratore della società, che aveva indicato quale luogo della verifica fiscale il depositario delle scritture contabili; 2) la società, in altre parole, si era avvalsa della facoltà accordata al contribuente dall'art. 12, comma 3, I. n. 212 del 2000 cit. e secondo il dettato di tale norma l'esame dei documenti amministrativi o contabili può essere effettuata nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Siccome il contribuente aveva indicato, in modo esplicito, come luogo della verifica il professionista ed i verificatori avrebbero disatteso la precisa e non equivoca indicazione del contribuente la verifica stessa sarebbe afflitta da una nullità insanabile e quindi le sue risultanze non sarebbero atte a fondare un accertamento.

 

Commenti

La tesi espressa in ricorso appare (per essere del tutto sinceri) ai limiti della lite temeraria considerato che non si vede in quale modo (e con quali modalità) il luogo in cui viene esaminata la documentazione che è stata prodotta dal verificato possa incidere sui diritti di difesa del contribuente.

Diciamo questo perché, sia ben chiaro, i diritti si esercitano certamente anche durante la verifica fiscale ma soprattutto si esercitano dopo la conclusione della stessa con la presentazione di una eventuale memoria entro 60 giorni dalla consegna del PVC e con il ricorso avverso l’avviso di accertamento quando lo stesso viene notificato.

Certo il modo in cui la Cassazione inizia a respingere il ricorso lascia del tutto insoddisfatti considerato che la stessa Corte parte da una considerazione di carattere procedurale in merito alla autosufficienza del ricorso stesso ma questo è un punto che viene superato immediatamente per dare conto del fatto che è chiaramente “… assorbente la considerazione che la norma non prevede sanzioni per il caso che i verificatori abbiano proseguito la verifica presso i propri uffici in assenza di istanza in tal senso manifestata dal contribuente …” ovvero quando non è il contribuente che chiede ai verificatori di lasciare la società in verifica e spostarsi.

In buona sostanza la richiesta specifica del contribuente di andare presso il professionista non è assistita da una norma che sancisca un qualsiasi vuoto nella attività di verifica e che possa inficiare la validità della stessa quando i verificatori decidono di spostarsi dal soggetto in verifica ma presso i loro uffici e non presso il luogo indicato dal contribuente.

Questa assenza di una qualsiasi sanzione appare anche corretta considerato che non si vede come il trasporto della documentazione negli uffici dell’Amministrazione procedente possa invalidare una attività istruttoria (che potrebbe anche richiedere un confronto con colleghi e controlli incrociati che è complesso operare fuori dagli uffici finanziari).

La Cassazione sul punto è chiara ed afferma in modo preciso e puntuale che “… né vi è spazio per ipotizzare in materia una nullità virtuale, posto che, come chiarito da questa Suprema Corte, il comma terzo dell'art. 12 della I. n. 212 del 2000 in esame non interferisce né con il diritto al contraddittorio, né con il diritto di difesa (cfr. Cass. n, 28390/2013) …”.

In sintesi si ha che un atteggiamento che non rispetta la richiesta del contribuente sul luogo in cui operare la verifica non incide certamente sul diritto di difesa del contribuente stesso (non impedisce di presentare la memoria, di chiedere un accertamento con adesione e di fare un ricorso) e quindi non mette in alcun modo a rischio i suoi diritti fondamentali.

In buona sostanza da quanto sopra emerge quanto segue “… ne discende ulteriormente che i verificatori non solo non sono obbligati a soddisfare la richiesta del contribuente, di proseguire la verifica presso il professionista che lo rappresenta o lo assiste, ma non può costituire oggetto di censura nemmeno la autonoma decisione degli stessi verificatori di esaminare la documentazione presso i propri uffici …”.

Possiamo dire che diverso avrebbe potuto essere il caso opposto ovvero quello per cui i verificatori avessero presenziato in modo diciamo “vessatorio” in azienda pur potendo svolgere i loro compiti in luogo diverso (professionista o loro sede) e mediante un atteggiamento quantomeno inopportuno avessero raccolto documentazione contabile e anche di diverso tipo (si pensi a quelle situazioni in cui vengono ascoltati i dipendenti anche in assenza di personale gerarchicamente essenziale per il contribuente) che poi avrebbero usato per dare fondamento all’accertamento stesso.

Di fronte a simile situazione è ovvio che esiste il diritto al contrasto e come dice la Cassazione “…il contribuente potrebbe dolersi che i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle esigenze di ricerca e rilevazione indicate nella norma, ma non anche nel caso inverso in cui la verifica sia stata condotta in luoghi diversi [...], risultando pienamente legittimati i verificatori a predisporre discrezionalmente le modalità di svolgimento della propria attività secondo le esigenze che realizzino gli obiettivi delle indagini e delle ricerche, con il limite di evitare quanto più possibile di occupare o prolungare la occupazione dei locali in cui si svolge l'attività imprenditoriale o professionale …” (come indica bene Cass. n. 28390/2013 cit.).

In buona sostanza il difensore del contribuente ha confuso la situazione ed ha contestato una fattispecie opposta rispetto a quello che avrebbe potuto e dovuto contestare e quindi si è esposto alla censura della Cassazione.

 

Conclusione

La sentenza non incide certamente in senso negativo sul diritto di difesa del contribuente ma la stessa rende chiaro che il diritto di difesa non deve diventare uno strumento per contestare una procedura di verifica che nel caso di specie appare certamente non collaborativa (chiedo e nessuno risponde) ma anche non illecita.

Possiamo dire che la procedura di verifica non è illecita in quanto è del tutto incapace di intaccare il diritto fondamentale del contribuente stesso ovvero difendersi di fronte all’unico atto ufficiale e non modificabile del procedimento che è l’avviso di accertamento.

 

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