Lo scorso 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".
La legge (art. 1, commi 101-112) prevede un nuovo importante obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia: l'assicurazione a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Una definizione di eventi catastrofali e calamità naturali si legge all’articolo 1, comma 101, che include nella categoria “i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”. I beni che devono essere assicurati sono invece quelli citati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali;
Non hanno invece obbligo di assicurazione le attrezzature da ufficio.
I contratti dovranno essere stipulati entro il 30 dicembre 2024. Quali sono le conseguenze in caso di mancata stipula? L’avvocato Antonella Alfonsi di Alfonsi Legal & Compliance Studio Legale approfondisce il tema in questo video.