18 Giugno 2018

Cosa c’entra l’ILVA col beauty contest?

ALESSANDRO RENNA

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Abstract

I commissari delle amministrazioni straordinarie sanno come scegliere professionisti ed esperti. Lo dice il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 luglio 2016.

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In un interessante convegno organizzato a Roma lo scorso 14 giugno abbiamo avuto modo di parlare di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (qui il programma: Link). Si è parlato di problemi che hanno riguardato Parmalat e che riguardano oggi Alitalia e Ilva: molti gli spunti di interesse, tra i quali la messa in discussione dell’intera disciplina della procedura. Si è infatti evidenziata la costante inadeguatezza delle previsioni vigenti al momento dell’apertura di procedure complesse e l’altrettanto costante necessità di intervento da parte del legislatore: forse meglio rinunciare a una disciplina “generale” e dettare di volta in volta norme ad hoc che tengano conto delle specificità dell’impresa insolvente?

Il mio intervento ha riguardato le modalità di selezione di “esperti” da parte dei commissari straordinari della procedura. Il d.lgs. 270/99 (“Prodi-bis”) consente il conferimento di incarichi -ove necessario e in assenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell’impresa- ma prevede che i principi della selezione siano disciplinati con decreto ministeriale (v. artt. 39 e 41).  

Ed è il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 luglio 2016 a stabilirli, “al fine di perseguire rigorosamente le finalità di trasparenza ed economicità della procedura” (ultimo capoverso delle premesse, evidenziazione nostra). Si tratta di regole che riguardano inconferibilità e incompatibilità, rotazione, approvazione preventiva del Comitato di Sorveglianza, limite ai compensi professionali (50% parametri dettati dai decreti ministeriali) e obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi.

Ma non solo. Il citato decreto prevede anche che “l’affidamento dell’incarico avviene, nel rispetto del principio di trasparenza e tenuto conto dell’eventuale natura fiduciaria, previa acquisizione di almeno tre preventivi da esperti, professionisti, associazioni/società professionali, selezionati in base ai criteri di cui al presente decreto, nell’ambito dei quali è individuata la proposta più conveniente per la procedura”.

È il beauty contest, insomma.

Una prima considerazione che emerge dalla menzionata disciplina è che la natura fiduciaria deve essere tenuta in conto, ma nulla osta alla previsione di una procedura comparativa. Non c’è contrasto tra i due elementi, perché fiducia non vuol dire “incarico diretto”. Ben potranno i commissari coinvolgere nella procedura comparativa soltanto soggetti dei quali abbiano “fiducia”, scegliendo tra essi -alla luce della specifica indicazione della norma- quello che risulterà più conveniente.

Una seconda considerazione riguarda la valenza “sistemica” del beauty contest: questa procedura rappresenta lo standard legale di riferimento per assicurare trasparenza ed economicità nella gestione di risorse quando sono in gioco interessi diffusi. A ulteriore conferma basti ricordare il regime di affidamento di incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali “disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione” (art. 7, comma 6-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. “Testo Unico Pubblico Impiego”).

Ai Comitati di Sorveglianza l’obbligo di controllare l’applicazione delle previsioni ministeriali. Pochi i casi in cui è possibile evitare la procedura comparativa: “la conferma di incarichi in corso al momento dell’apertura della procedura nonché il mero rinnovo in ragione del protrarsi nel tempo delle esigenze che hanno fondato il ricorso alla consulenza di incarichi già conferiti dal Commissario non comportano la necessità di procedere ad una nuova selezione del professionista, ferme, in sede di autorizzazione del Comitato di sorveglianza, le eventuali rideterminazioni del corrispettivo in considerazione del progressivo ridursi della relativa attività” (art. 1, comma 4 del Decreto Ministeriale).

In tutti gli altri casi, sarà il beauty contest -unitamente agli altri principi sopra menzionati- a garantire gli interessi dei diversi stakeholder della procedura.

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