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I capisaldi del nuovo Codice dei contratti pubblici sono indicati nei primi tre articoli:
Articolo 1: principio del risultato;
Articolo 2: principio della fiducia;
Articolo 3: principio dell’accesso al mercato.
Il principio del risultato
Indica l’obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti.
Il principio della fiducia
Vuole essere la nuova base dei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici.
All’articolo 2, il Codice stabilisce in particolare che l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Il principio dell’accesso al mercato
Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
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L’impianto del nuovo Codice ha il pregio di inquadrare i principi tipici dell’azione amministrativa in un contesto molto chiaro dal punto di vista degli obiettivi che le stazioni appaltanti devono perseguire.
Il nuovo principio del risultato è il cardine, che per essere attuato richiede concorrenza, trasparenza ma anche fiducia reciproca tra stazioni appaltanti e operatori economici. Il principio dell’accesso al mercato è intimamente connesso al principio di concorrenza, come si è visto espressamente richiamato all’art. 3.
I servizi legali
Come stabilito dall’art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali l’art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l’articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
Il vecchio Codice prevedeva che ai contratti esclusi si applicassero i principi dell’art. 4, tra i quali non era espressamente indicato il principio di concorrenza.
A dire il vero, le Linee Guida Anac 12 del 2018 sui servizi legali avevano già chiarito il ruolo cardine di questo principio, raccomandando anche le soluzioni operative migliori per implementarlo (alle stazioni appaltanti viene raccomandata la creazione di albi aperti di professionisti e lo svolgimento di confronti concorrenziali in sede di affidamento, in linea con le indicazioni del parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018).
Tuttavia, l’espresso rinvio normativo al principio di concorrenza anche nell’ambito dei servizi legali, e soprattutto la specifica indicazione della relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato, rendono l’idea di un deciso cambio di passo in questa materia.
Nello stesso senso depone la previsione normativa secondo cui il principio del risultato mira a ottenere il “miglior” rapporto qualità prezzo: il solo modo di raggiungere questo obiettivo è infatti quello di confrontare diverse alternative in un regime concorrenziale. Si tratterà, nel caso di servizi legali, di comparare esperienze, competenze, strategie di gestione dell’incarico, costi e ulteriori requisiti rilevanti per il caso di specie (es. copertura territoriale, competenze linguistiche, dotazioni informatiche, policy ESG applicate all’interno dello studio ecc.).
Coerente e complementare è l’applicabilità ai contratti esclusi del principio dell’accesso al mercato: le stazioni appaltanti dovranno consentire ai professionisti -tramite la costituzione di albi aperti- di potersi candidare per concorrere all’ottenimento di “guadagni economici” (per riprendere la dicitura dell’art. 13, comma 5, del nuovo Codice).
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Quando 4cLegal ha avviato la sua attività nel settore pubblico, aveva ben chiaro che la concorrenza e la parità di accesso alle opportunità economiche connesse ai contratti pubblici dovessero essere assicurate anche nell’ambito dei servizi legali.
Per realizzare questi principi abbiamo scommesso sulla digitalizzazione, anticipando un approccio oggi abbracciato con decisione dal nuovo Codice.
In questa prospettiva abbiamo realizzato piattaforme digitali -gestite autonomamente dalle stazioni appaltanti- che consentono ai professionisti di chiedere l’accreditamento all’albo dell’ente di interesse e concorrere, su invito, all’ottenimento di incarichi di assistenza legale.
Tra i nostri clienti annoveriamo con soddisfazione GSE, MM, Acquedotto Pugliese, Consap, ISMEA, Acqualatina, Servizio Idrico Integrato di Terni, Umbra Acque, ENPAPI, Friuli Venezia Giulia Strade, Provincia di Viterbo, Comuni di Aprilia, Frosinone, Maniago, Mareno di Piave, Paese, Valeggio sul Mincio, Vanzago.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici conferma la bontà della nostra visione, che trova origine nel “caso ANAS” del 2016, prima stazione appaltante a dotarsi di una piattaforma 4cLegal dedicata alla gestione trasparente e concorrenziale dei servizi legali (addirittura prima dell’entrata in vigore del precedente Codice dei contratti pubblici).
Seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi normativi e applicativi, fiduciosi che il mercato legale pubblico del futuro -fondato su principi “normali” e di buon senso, prima ancora che legali- si stia avvicinando a grandi passi.