27 Dicembre 2019

Arte e diritto: aspetti contrattualistici delle vendite di arte on-line

ALDO E DOMENICO DE CARIDI

Immagine dell'articolo: <span>Arte e diritto: aspetti contrattualistici delle vendite di arte on-line</span>

Abstract

Secondo contributo sul tema Arte e diritto. In che modo il Codice del consumo si applica alle vendite on-line di opere d’arte e qual è la giurisprudenza più recente in materia?

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Disciplina giuridica- effetti e tutele. Aspetti contrattualistici.

Dopo una serie di decreti legislativi emanati in attuazione di direttive della CEE, lo Stato Italiano ha emanato con il  d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 il c.d. “Codice del consumo (12) che ha il merito, peraltro, di avere  riunito ed ordinato in un unico testo le numerose leggi esistenti a tutela del consumatore .

I contratti a distanza sono caratterizzati dal procedimento di formazione del consenso e dalla circostanza che la conclusione del contratto avviene senza che le parti siano fisicamente presenti nello stesso luogo e momento.

Essi sono definiti dall' art. 50 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come quei contratti, aventi ad oggetto beni o servizi, stipulati tra un professionista (il commerciante, persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nell’ambito della sua attività professionale) e un consumatore (persona fisica acquirente) nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che impiega esclusivamente “una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso ", quali ad esempio pubblicità con buoni d’ordine, cataloghi, telefono, radio, posta elettronica, televisore (es. televendita). La particolare tipologia del contratto ha fatto nascere l’esigenza di una tutela adeguata per i consumatori imponendo una serie di obblighi a carico dei venditori allo scopo di tutelare la libertà di determinazione del consumatore, considerata parte debole del contratto.   

L’art. 52 ad esempio indica una serie di informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, in modo chiaro, prima della conclusione del contratto ed in tempo utile per consentirgli di decidere se prestare o meno il suo consenso. Dette informazioni, ai sensi dell’art. 10, devono essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

 Importante, ancora, è la previsione contenuta nell’art. 64 che attribuisce al consumatore il diritto di recedere da qualunque contratto a distanza senza penalità e senza obbligo di indicarne i motivi, entro il termine di dieci giorni lavorativi che decorrono dal giorno del ricevimento del bene o, se si tratta di fornitura di servizi, dal giorno della conclusione del contratto. In caso di inadempimento degli obblighi informativi, ed altresì in caso di incompletezza o erroneità delle informazioni rese “che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso”, il recesso può essere esercitato addirittura nel termine di novanta giorni (decorrenti dal giorno del ricevimento dei beni o, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto).

Che cosa è la vendita di un'opera d'arte con questo mezzo

Vendere un dipinto, un'opera d'arte, un pezzo d'antiquariato, non è come vendere un'automobile o altro bene di consumo, ove il bene è prodotto in serie ed il prezzo è facilmente determinabile con riferimento al mercato o ad altri parametri.

La peculiarità di tale tipo di vendita consiste sia nell'oggetto che nel mezzo usato per la conclusione del contratto.

Nel primo caso, per stabilirne il valore e quindi il prezzo occorre identificare l'originalità o meno della cosa, il periodo della produzione, il suo autore ed altre caratteristiche intrinseche dell'opera.

Per quanto riguarda lo strumento usato, cioè la rete, può accadere che si rivelino differenze fra ciò che appariva o si credeva essere l’opera al momento del perfezionamento del contratto e quello che risulta realmente essere al momento della consegna.

Successivamente all'acquisto, infatti, possono emergere difformità rilevanti che riguardano l'autore, la data dell'opera oppure altre caratteristiche che ne inficiano l'oggetto e ne modificano il valore.

 La giurisprudenza meno recente non offriva alcuna tutela alla parte contraente, sia esso venditore o compratore, sul presupposto che la vendita di opere d'arte fosse un contratto aleatorio ove cioè l'alea costituiva elemento essenziale e determinante dell'accordo.

Interessante, a tal proposito, è una sentenza emessa nel caso in cui l'attore aveva chiesto l'annullamento del contratto per errore perché, dopo aver acquistato un quadro attribuito ad un artista noto, si era rivolto ad esperti che avevano escluso l'autenticità dell'opera. (13)

Il Tribunale, pronunziandosi sulla questione, ha affermato che "L'errore presuppone una obiettiva certezza sulla sostanza della cosa e tale elemento manca nella determinazione dell'autore di un'opera d'arte antica, quando non ci occorrono elementi probatori documentali e dati storici che consentono di stabilire con assoluta certezza la paternit . Non può pertanto essere fatto valere come causa di annullamento del contratto l'errore in cui una parte pretende di essere incorsa circa la paternità di un'opera d'arte di cui è controverso l'autore". Ed ancora continua la pronuncia "... Avendo riguardo all'incertezza e alla difficoltà della determinazione di certe qualità dell'oggetto del negozio, la giurisprudenza costante e consolidata da oltre un cinquantennio ha affermato il carattere in certo senso aleatorio dei contratti aventi ad oggetto opere d'arte ..."( Trib. Milano 12 giugno 1947 , G.I. 1948 ,I,2, 193 ).

In un'altra ipotesi si era ritenuto che per verificare la sussistenza dell'errore fosse necessario verificare non l'oggettiva autenticità dell'opera ma, addirittura, la " communis opinio" in ordine a detta autenticità ( così App. Roma 23 novembre 1948 , RDCO, 1949 ,II, 192 ).

 La giurisprudenza più recente ed ormai pacifica ha mutato orientamento e tende a tutelare  il contraente interessato che ricorre ai rimedi della risoluzione per inadempimento ( artt. 1453 e 1497 c.c.) ed all'annullamento per errore ( artt. 1428 ,1431 c.c. ), che vengono considerati come rimedi autonomi ed indipendenti  ( vedi Cass.4 aprile 2003 n.5313 ; Cass. 1 aprile 1976 n.1151).

In altre parole si considerano applicabili alle compravendite di opere d’arte gli istituti del vizio della volontà e del cosiddetto "aliud pro alio".

Nella prima ipotesi si ritiene che "... l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sulla effettiva indennità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell'art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell'accordo." (così Cassazione civile, sez. II, 02/02/1998, n. 985).

  Nel secondo caso,   come ha più volte affermato la Suprema Corte "....La cessione di un'opera d'arte ......conclusa nell'erroneo convincimento, comune ai contraenti, della sua genuinità, non configura un contratto nullo per illiceità dell'oggetto, ma una vendita di aliud pro alio, che legittima l'acquirente a richiedere, nell'ordinario termine di prescrizione decennale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi dell'art. 1453 c.c.."
(Cassazione civile, sez. II, 09/11/2012, n. 19509).

La circostanza che un'opera d'arte sia di un determinato autore (14) è un elemento  connaturato con l'opera stessa che gli dà quella specifica individualità tale da farle assumere "il requisito dell'autenticità come una semplice qualità della cosa (…) onde la sua mancanza importa che la cosa sia diversa sostanzialmente e non solo qualitativamente” (Cass. Civ., 14 ottobre 1960, n. 2737 ; Cass. Civ. 11 marzo 1974, n. 639).
Un importante strumento di tutela, inoltre, è offerto dal codice del consumo nelle ipotesi in cui l'acquirente dell'opera d'arte sia un consumatore - e cioè colui che conclude il contratto per scopi estranei alla sua attività professionale -   ed il venditore un "professionista" secondo i requisiti prescritti dall'art. 3 del "Codice del Consumo".

 In tal caso l’opera d’arte sarebbe definita “bene di consumo” ai sensi dell’art. 3 del "Codice del Consumo", con l'effetto dell'applicabilità norme relative alle garanzie che il venditore deve offrire sulla conformità dell'opera d’arte, nonché di tutte le altre norme a tutela del consumatore.

Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nell'art. 130 del Codice che  
stabilisce una responsabilità di due anni per il venditore per qualsiasi difetto di conformità del bene esistente al momento della consegna. Il rimedio offerto, nel caso di vendita di opera d'arte, consiste nella risoluzione del contratto o nella riduzione del prezzo.

L'art. 131 prescrive, infine, a favore del venditore, che abbia adempiuto ai propri obblighi di risarcimento, il diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Tale diritto deve essere esercitato nel termine di decadenza di un anno decorrente dal momento in cui il venditore abbia eseguito le prestazioni a favore del consumatore.

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