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I destinatari
L’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud spetta per quei datori di lavoro, anche non imprenditori o che siano soci lavoratori di cooperativa, che assumano a tempo indeterminato lavoratori disoccupati, in una delle regioni del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna.
Sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori da considerarsi in stato di disoccupazione il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti [1]ovvero ad € 8.000,00 lordi annui per i lavoratori dipendenti ed € 4.800,00 per i lavoratori autonomi.
Se il lavoratore, alla data dell’assunzione ha una età compresa tra i 16 ed i 34 anni, per poter accedere al beneficio, è sufficiente che risulti disoccupato.
Se il lavoratore invece, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto i 35 anni di età, deve anche risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Eccetto che per i casi in cui l’assunzione è frutto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, per poter beneficiare dell’incentivo, il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve avere avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo né con una società da questi controllata o ad esso collegata o comunque facente parte, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006 ed al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015.
L’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua riparametrato in dodici quote mensili non superiori ad € 671,66.
Non costituiscono oggetto di agevolazione i premi Inail, il contributo al Fondo di tesoreria del TFR per datori di lavoro con almeno 50 addetti; il contributo ai Fondi di solidarietà e FIS; il contributo dello 0,3% al finanziamento dei Fondi interprofessionali e quello di solidarietà del 10% in riferimento ai premi versati alle Casse sanitarie ed ai Fondi di previdenza complementare.[2]
L’incentivo viene riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 01 Gennaio 2019 ed il 31 Dicembre 2019.
Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico, il lavoro a tempo indeterminato per il personale dirigente, il lavoro intermittente, il lavoro occasionale.
Non sono compatibili con la fruizione dell’incentivo, i contratti di apprendistato di primo tipo e i contratti di apprendistato di terzo tipo.
Per quel che concerne la compatibilità dell’incentivo con l’apprendistato professionalizzante l’incentivo può essere fruito soltanto durante il periodo formativo.
Procedura
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi del modulo di istanza on –line “IOSS”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno della applicazione “Portale delle Agevolazioni” (ex DiresCo)”.
Nella domanda dovrà inserire tali dati: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, le quali devono rientrare tra le regioni per cui è previsto il finanziamento; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima; la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
L’INPS provvede dunque a consultare gli archivi Anpal per conoscere il soggetto, calcola l’importo dell’incentivo spettante; verifica se esiste la copertura necessaria e informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Se l’INPS accoglie l’istanza di approvazione, entro dieci giorni, il datore di lavoro deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Decorsi inutilmente i dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio, si ha l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, di presentare successivamente un’altra domanda.
Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli contenuti nella istanza di prenotazione e allo stesso modo non può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav o Unisomm non coerente.
La fruizione del beneficio si avrà mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro non potrà imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Nel concedere le autorizzazioni, l’INPS dovrà considerare il criterio cronologico di presentazione delle istanze.
Nell’eventualità in cui vi dovesse essere una mancanza di fondi, si ha la sospensione dell’istanza per trenta giorni, mantenendo comunque la priorità acquisita. Se infatti entro tale termine, si dovessero liberare dei fondi, la richiesta sarebbe accolta. Trascorsi i trenta giorni invece, l’istanza perderebbe di efficacia e dovrebbe essere inoltrata una nuova richiesta di prenotazione.
Una sospensione del periodo di fruizione dell’incentivo potrà aversi soltanto nel caso in cui ci si assenti dal lavoro per maternità con un differimento in avanti del periodo di fruizione dell’incentivo.
La fruizione dell’incentivo dovrà in ogni caso avvenire entro il 28 febbraio 2021 con eventuali regolarizzazioni e recuperi operati al massimo nel flusso contributivo di competenza gennaio 2021.
In caso di trasformazione di un rapporto da part-time a full time o viceversa, in caso di variazione in aumento della percentuale oraria nel primo caso, il beneficio non potrà superare il tetto che è stato già autorizzato attraverso la procedura telematica. Nel secondo caso invece, ovvero in caso di diminuzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro dovrà riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo in misura ridotta.
A seconda che i datori di lavoro fruiscano dell’incentivo nel rispetto del “de minimis” o oltre i limiti previsti dal “de minimis”, gli stessi dovranno esporre a partire dal flusso di competenza di Luglio 2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, così come indicato nella Circolare INPS n. 102/2019.
L’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud e la compatibilità con gli altri incentivi
L’esonero contributivo di cui stiamo trattando è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza. Esso è altresì cumulabile con l’esonero per l’assunzione giovanile previsto dall’articolo 1 bis del D.L. 87/2018, nel rispetto del limite di 8.060 € annui.
Per finire, l’incentivo Occupazione Sviluppo Sud, è cumulabile anche, nel rispetto dei limiti riferiti al “de minimis”, con le agevolazioni economiche previste nei confronti di datori di lavoro che abbiano sede nei territori delle regioni del Mezzogiorno.
Ad ogni modo, oltre che per questi casi sopra elencati, l’INPS ribadisce[3] che l’incentivo occupazione sviluppo sud non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.