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L’Articolo 1, commi 219-224, della Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha introdotto un’agevolazione fiscale consistente nella detrazione dalle imposte delle spese per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd “Bonus Facciate”).
Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali.
Non può usufruire della detrazione chi ha soltanto redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva.
Sono dunque esclusi i titolari di redditi che aderiscono al regime forfettario, salvo il caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’immobile (la cui facciata è oggetto di recupero) può essere di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o in locazione (anche finanziaria) o comodato a condizione del consenso del proprietario ai lavori sulla facciata.
Hanno diritto all’agevolazione anche i familiari conviventi con il proprietario o possessore dell’immobile e i promissari acquirenti a condizione che il contratto preliminare è stato registrato.
Gli interventi ammessi sono quelli aventi ad oggetto il recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, dunque non immobili in costruzione o realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Più specificamente si tratta di interventi di pulitura o tinteggiatura della facciata esterna, lavori su grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni, interventi su balconi inclusa la sola pulitura o tinteggiatura, interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’immobile.[1]
Sono incluse le spese per acquisto materiali, progettazioni e prestazioni professionali, ponteggi, smaltimento, permessi e più in generale le spese connesse ai suddetti interventi.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o suolo pubblico, interventi su chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, salvo quelli visibili dalla strada o suolo pubblico, interventi per sostituire cancelli, vetrate, infissi e portoni.
Gli immobili devono essere ubicati nelle Zone A o B di cui al DM 144/1968 o in zone ad esse assimilabili (in base a leggi regionali o regolamenti edilizi comunali).
La Zona A comprende centri urbani a carattere storico, artistico o di pregio ambientale.
La Zona B comprende le aree edificate totalmente o parzialmente (superficie coperta degli edifici non inferiore a un ottavo della superficie totale e in cui la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
La data di inizio e fine lavori va comunicata preventivamente all’ASL di competenza.
La detrazione è pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, e viene ripartita in 10 quote annuali di medesimo importo da calcolare nelle dichiarazioni dei periodi di imposta per l’anno 2020 e nei nove periodi successivi.
La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Salvo che per le imprese, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita iva o codice fiscale di chi ha effettuato i lavori.
Se si tratta di interventi di efficienza energetica, occorre un’Asseverazione di un tecnico abilitato che certifica l’intervento, l’Attestato di Prestazione Energetica redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e la comunicazione all’ENEA dei lavori effettuati entro 90 giorni dalla fine lavori.
Infine, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, gli adempimenti sopra indicati possono essere effettuati da uno dei condomini, a tal fine delegato, o dall’amministratore di condominio il quale rilascia la certificazione delle somme corrisposte e attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.
[1] Per tali ultimi interventi l’agevolazione è ammessa se vengono rispettati dei requisiti: requisiti minimi ex DM Sviluppo Economico 26.6.2015; valori limite di trasmittenza termica ex DM Sviluppo Economico 11.3.2008, aggiornato con DM 26.1.2010.