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Come funziona il mercato elettrico nazionale?
Come è noto, per effetto del d.lgs. 79 del 16 marzo 1999 (c.d. “Decreto Bersani”) emesso nell’ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell’energia (Direttiva 96/92/CE abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE), il mercato di produzione dell’energia elettrica è stato liberalizzato, mettendo fine al monopolio statale di Enel. Oggi, pertanto, nessun soggetto può produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 % del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia (cfr. art. 8, d.lgs. 79/1999).
Il sistema attualmente in vigore consente, infatti, a chiunque sia in possesso di determinati requisiti, ed abbia conseguito una apposita autorizzazione, di produrre energia elettrica, connettersi alla rete nazionale e vendere sul mercato l’energia prodotta, dando così pieno sviluppo alla libera concorrenza tra i diversi operatori economici.
In questo articolato sistema si inseriscono i contratti dell’energia elettrica, che si diversificano a seconda dei vari segmenti di produzione.
Allo stato dell’arte, il sistema elettrico si compone, essenzialmente, di quattro segmenti: generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura del bene energia[1]. Per la fase iniziale (generazione o produzione) si è assistito in Italia alla diffusione del peculiare schema contrattuale del c.d. contratto di tolling.
Che cos’è il contratto di tolling?
La fattispecie negoziale del tolling rientra tra quegli schemi che consentono “la cessione a terzi della sola disponibilità di capacità produttiva” [2] di un impianto elettrico.
Si tratta di un contratto atipico, a prestazioni corrispettive, mediante il quale un soggetto (il c.d. toller) fornisce combustibile ad un altro soggetto (il c.d. processor), il quale gestisce la centrale elettrica. Il processor riconsegna, poi, al toller l’energia prodotta utilizzando il combustibile fornito, a fronte del pagamento da parte del toller di un prezzo per l’utilizzo della centrale (la tolling fee).
La natura e la funzione di questa peculiare tipologia di contratto sono state oggetto di disamina anche da parte della giurisprudenza[3], secondo cui la funzione del contratto è quella di ripartire i rischi, connessi all’attività di produzione dell’energia elettrica, fra due soggetti:
- il toller che si fa carico dei rischi di mercato dell’approvvigionamento del combustibile e della commercializzazione dell’energia elettrica prodotta;
- il processor, il quale si limita a mettere a disposizione la capacità produttiva della propria centrale elettrica, trasformando il combustibile in energia e ha la responsabilità dei soli rischi tecnici di produzione derivanti dalle attività di esercizio, manutenzione e repowering degli impianti.
Tale funzione risulta ancor più chiara se si considera che la tolling fee non è commisurata al prezzo dell’energia prodotta, ma ad un corrispettivo fissato nel contratto che va a remunerare l’attività di trasformazione in sé considerata[4].
Data la sua natura prettamente atipica, il contratto di tolling presenta una causa mista più affine a quella dell’appalto o della somministrazione di servizi, piuttosto che a quella della compravendita.
La flessibilità di questo schema contrattuale ha consentito ai nuovi operatori economici di accedere agevolmente al segmento della produzione energetica, senza l’assunzione dei rischi, normalmente connessi alla gestione industriale[5].
Proprio questa funzione ha portato negli anni ad un incremento esponenziale dell’utilizzo di questo contratto, mediante il quale è possibile realizzare la libera concorrenza nel settore energetico, dando così pieno sviluppo al progetto di liberalizzazione del mercato elettrico previsto dal legislatore del ’99.
[1] D. Fauceglia, I contratti di utenza di energia elettrica e i poteri dell’Autorità indipendente del settore energetico: un esempio di integrazione del contratto in “Rivista di diritto dell’impresa”, vol. n. 1/19, Edizioni Scientifiche italiane, 2019, pag. 98
[2] Documento per la consultazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas - Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e nel mercato per il servizio di dispacciamento - 5 maggio 2005, pag. 6
[3] Cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 10 dicembre 2008, n. 5771
[4] Ibidem
[5] D. Fauceglia, I contratti di utenza di energia elettrica e i poteri dell’Autorità indipendente del settore energetico: un esempio di integrazione del contratto in “Rivista di diritto dell’impresa”, vol. n. 1/19, Edizioni Scientifiche italiane, 2019, pag. 99