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Il Contratto di Finanziamento del contenzioso da parte di terzi in generale
Il contratto di finanziamento del contenzioso da parte di terzi, nella sua attuale declinazione nasce in Australia nella prima metà degli anni ‘90 e successivamente si diffonde all’interno di alcuni ordinamenti di common law quali quello britannico e statunitense. In seguito, a causa della stretta economica di privati, imprese e governi nonché del costante aumento dei costi di accesso alla giustizia, ha avuto diffusione anche all’interno di alcuni ordinamenti di civil law, quelli di matrice germanica in particolare.
Recentemente si è iniziato a discutere (e praticare) di finanziamento del contenzioso da parte di terzi anche nell’ordinamento italiano.
Ma che cos’è il finanziamento del contenzioso?
Al suo livello più elementare, il contratto di finanziamento del contenzioso da parte di terzi è quella operazione, atipica ed aleatoria, con la quale un soggetto (cd. finanziatore) accetta di finanziare un contenzioso giudiziale o arbitrale, nel quale non ha alcun interesse, assumendosi i costi della difesa del beneficiario nonché il rischio, per il caso di soccombenza del beneficiario medesimo, di dover corrispondere alla controparte le spese di lite.
Per contro, in caso di esito favorevole della lite finanziata, il beneficiario del finanziamento sarà tenuto a corrispondere al finanziatore la controprestazione determinata in una quota percentuale della ragione vittoriosa o altrimenti determinata.
Leggendo la definizione di elaborazione dottrinale del contratto di finanziamento del contenzioso da parte di terzi, salta agli occhi che il suo tratto caratteristico è quello di conseguire il meritorio scopo di consentire o agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale e di favorire l’emersione di un contenzioso diversamente destinato a rimanere sommerso.
In altre parole, il finanziamento del contenzioso avvantaggia, in particolare ma non esclusivamente, le persone e le imprese più bisognose.
Le parti contrattuali: il Finanziatore
Le parti del contratto di finanziamento del contenzioso sono sostanzialmente due: il finanziatore ed il finanziato o beneficiario del finanziamento.
La figura del finanziatore si è trasformata con la costante evoluzione dell’istituto: dalla figura del singolo avvocato, o del piccolo studio professionale, che, spesso suo malgrado e quasi obbligato dalle circostanze, accettava di anticipare tutte le spese del giudizio e di vincolare l’ottenimento del proprio compenso all’esito della lite, si è passati a quella del finanziatore professionale.
I tratti caratteristici del finanziatore professionale si possono sintetizzare come di seguito:
- La struttura, l’organizzazione, la governance e la solidità finanziaria per supportare al meglio il beneficiario del finanziamento
- La terzietà rispetto alle parti litigiose e rispetto al rapporto tra il beneficiario ed il suo avvocato
- La conoscenza approfondita dell’ambito della lite.
Segue: il Beneficiario del finanziamento
Mentre ai suoi inizi il finanziamento del contenzioso era rivolto quasi esclusivamente a singoli individui, per lo più vittime di danni alla persona e privi dei mezzi economici per affrontare una lite, oggi l’istituto si rivolge a persone fisiche, a società di persone e/o capitali, a classi e persino ad enti amministrativi, per qualsiasi azione.
Dal lato del beneficiario, ci troviamo pertanto in presenza di un istituto eterogeno e trasversale.
Volendo individuare delle “classi”, possiamo in primo luogo distinguere tra finanziamento di chi agisce in giudizio e finanziamento di chi è convenuto in giudizio.
Secondariamente, possiamo distinguere tra finanziamento dei “litiganti occasionali”, ossia soggetti per i quali il ricorso alla giustizia è solo occasionale e l’esito della lite ha un peso specifico notevole, e quello dei “litiganti ripetitivi” ossia soggetti che sono coinvolti con una certa frequenza nei contenziosi.
In terzo luogo, possiamo distinguere tra finanziamento di quanti non hanno i mezzi necessari per affrontare i costi di una lite e finanziamento di quanti preferiscono destinare i mezzi economici a loro disposizione per diversi scopi personali o imprenditoriali.
Le obbligazioni delle parti contrattuali
Concludiamo questa prima basica trattazione del finanziamento del contenzioso indicando quali sono i principali obblighi che il perfezionamento del contratto fa sorgere in capo alle parti.
Le obbligazioni del beneficiario del finanziamento
Le principali obbligazioni in capo al beneficiario del finanziamento sono:
- informare periodicamente e costantemente il finanziatore circa l’andamento della lite;
- corrispondere al finanziatore, in caso di esito favorevole della lite, la controprestazione.
Quanto all’obbligo informativo, questo si pone in stretta relazione con l’interesse del finanziatore a monitorare costantemente l’andamento della lite e le oscillazioni delle percentuali di successo dovute ad una mala gestio della stessa o a sopravvenienze imprevedibili.
Le obbligazioni del finanziatore
Le principali obbligazioni del finanziatore sono:
- tenere indenne il finanziato delle spese della lite
- mantenere riservate le informazioni fornitegli dal cliente circa l’andamento della lite.
Quanto all’indennizzo delle spese della lite sarà necessario riferirsi al singolo accordo contrattuale tra finanziatore e beneficiario per comprendere la portata di questo obbligo nel senso che per spese, infatti, si possono intendere tanto quelle proprie quanto quelle della controparte, tanto quelle giudiziali quanto quelle stragiudiziali, e per lite si può intendere solo il giudizio di primo grado oppure i tre gradi di giudizio, ed anche le spese della fase esecutiva.