30 Maggio 2024

Il controllo dei lavoratori: responsabilità penale e utilizzabilità

GABRIELE FILIPPO

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Abstract

L’installazione delle telecamere sui luoghi di lavoro deve essere preceduta da un percorso in linea con le procedure stabilite dalla normativa sulla privacy e dallo statuto dei lavoratori. 

Talvolta però le aziende agiscono al di fuori delle regole e del percorso normativamente previsto (accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro).

Ebbene, dinnanzi a tali scelte aziendali, dovute spesso alla difficoltà di addivenire all’installazione in tempi ragionevoli, occorre valutare le possibili conseguenze sia con riferimento all’utilizzabilità di quanto registrato e sia alla rilevanza penale del controllo dei lavoratori.

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Utilizzabilità dei dati oggetto di registrazione ai fini probatori

In tema di utilizzabilità, la giurisprudenza di legittimità ritiene utilizzabili ai fini probatori i dati oggetto di registrazione anche nel caso in cui gli strumenti di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dallo statuto dei lavoratori. Ciò “in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell’attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato” (Cass. pen. sez. II. 19.12.2023, n. 1999).  Prevale quindi l’interesse dell’impresa e dell’ordinamento ad accertare i fatti di reato commessi dai dipendenti pur dinnanzi a registrazioni ottenute con strumenti installati in violazione di quanto normativamente previsto.

 

Responsabilità per violazione degli artt. 4 e 38 dello statuto dei lavoratori

In tema di responsabilità, invece, si registra un’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

In passato, si riteneva penalmente rilevante, ai sensi degli artt.  4 e 38 dello statuto dei lavoratori, anche la sola potenzialità del controllo a distanza dei dipendenti. Ai fini della sussistenza del reato, posto a tutela della dignità dei lavoratori, non era quindi necessaria, ad esempio, la verifica della funzionalità dell'impianto né del concreto utilizzo dello stesso (Cass. pen. sez. III, 7.4.2016, n. 45198).

La più recente giurisprudenza di legittimità cerca invece di bilanciare le ragioni dell'impresa con il diritto dei lavoratori alla dignità e libertà sui luoghi di lavoro.

Si ritiene così non configurabile “la violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970 […] quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi” (Cass. pen. sez. III, 14.12.2020, n. 3255).

A tale posizione si è arrivati proprio valorizzando l’orientamento giurisprudenziale che sancisce l’utilizzabilità del materiale raccolto in violazione della normativa dello statuto dei lavoratori. Un sistema che da una parte ammetteva l’utilizzabilità e dall’altra puniva penalmente anche le violazioni che non si risolvevano in un controllo lesivo della dignità dei lavoratori appariva contraddittorio anche ai giudici di legittimità.

È però evidente che tale tentativo di bilanciamento lasci all’interprete il difficile compito di valutare cosa debba intendersi per “significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa” con conseguente ampio spazio di discrezionalità per i giudici di merito.

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In conclusione, le registrazioni non autorizzate possono essere utilizzate in giudizio a tutela del patrimonio aziendale. In astratto l’azienda può quindi esercitare il diritto di difesa dinnanzi a comportamenti infedeli dei lavoratori. Tuttavia, in concreto non può escludersi la contestazione del reato di cui agli artt. 4 e 38 dello statuto dei lavoratori in particolare nel caso in cui gli impianti siano installati non al solo scopo della tutela del patrimonio aziendale, gli strumenti permettano un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o ancora nel caso in cui quanto registrato non sia trattato secondo principi di riservatezza.

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