08 Aprile 2020

COVID-19: le recenti misure per cassa integrazione e assegno, e primi chiarimenti applicativi della circolare INPS

EZIO MORO

Immagine dell'articolo: <span>COVID-19: le  recenti misure per cassa integrazione e assegno, e primi chiarimenti applicativi della circolare INPS </span>

Abstract

                               Aggiornato al 08/04/2020

Il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) ha previsto misure a sostegno del reddito in caso di ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha fornito i primi chiarimenti applicativi.

 

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Il D.L. n. 18/2020 – agli artt. 19 – 22 - ha previsto, per le aziende danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di accedere agli strumenti di integrazione salariale ed ha introdotto misure straordinarie rispetto alla disciplina ordinaria di tali strumenti prevista dal D.Lgs. n. 148/2015.

La Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  è intervenuta al fine di fornire i primi – utili – chiarimenti interpretativi ed applicativi.

Di seguito le principali novità introdotte in tema di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Assegno ordinario e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

 

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020

L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Rispetto alla disciplina ordinaria, l’iter concessorio è semplificato e senza costi: l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

Per quanto riguarda la platea dei lavoratori beneficiari non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

La procedura di consultazione sindacale è semplificata rispetto alla procedura ordinaria. Resta l’obbligo di inviare la comunicazione di informazione sindacale, fermo restando che la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Decorsi i tre giorni dall’invio della comunicazione preventiva la procedura si considera esperita.

La Circolare INPS n. 47/2020 chiarisce, opportunamente, che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Tenuto conto del carattere eccezionale della causale “emergenza Covid19” e delle esigenze di immediato ristoro sottese alle richieste di prestazioni, l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e, per tali ragioni, non è necessario fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza peraltro dovere produrre documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per

riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs n. 148/15). Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga (v. successivo paragrafo).

In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

Nello specifico, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

 

Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con specifico riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), in aggiunta a quanto già previsto per la concessione della CIGO, ai sensi del comma 5 dell’articolo 19 del decreto-legge in esame, l'assegno ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è concesso, limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Come per la CIGO, anche per l’assegno ordinario l’azienda può optare per il pagamento diretto dell’assegno ai lavoratori da parte dell’INPS.

 

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

La Cassa integrazione in deroga è disciplinata dall’articolo 22 del DL n. 18/2020.

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto Regioni e Province autonome hanno previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Potranno accedere alla CIGD anche le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.

Come previsto dal comma 7 del citato articolo 22, le prestazioni di cui al medesimo articolo sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.

Ne deriva che per le unità produttive dislocate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le settimane di sospensione sono in totale tredici.

Quanto alla procedura di informazione, consultazione ed accordo sindacale di cui all’art. 22, comma 1, i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

In base alla circolare INPS n. 47/2020 si considera, altresì, esperito l’accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.

Vero è, però, che alcuni accordi quadro regionali (es. quelli di Emilia Romagna e Piemonte) prevedono quale condizione per poter accedere al trattamento la sottoscrizione dell’accordo sindacale (e non il mero espletamento della procedura di consultazione ed esame congiunto).

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.

Il trattamento si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Tra tali lavoratori beneficiari rientrano anche i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020; il trattamento è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Anche per l’accesso alla CIGD in deroga non è dovuto alcun contributo addizionale e l’eventuale presenza di ferie arretrate da smaltire non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto in commento, il trattamento di CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

La domanda deve essere rivolta alle Regioni delle Province autonome interessate, le quali entro 48 ore dall’adozione del decreto di concessione lo inoltrano all’INPS, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP).

Per quanto riguarda, invece, le aziende c.d. plurilocalizzate (ossia con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome), la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (v. decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, n.3 del 24 marzo 2020).

 

 

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