24 Aprile 2020

COVID-19. La ripresa del lavoro nei cantieri edili: i lavoratori prima di tutto

ANTONELLA CARBONE

Immagine dell'articolo: <span>COVID-19. La ripresa del lavoro nei cantieri edili: i lavoratori prima di tutto</span>

Abstract

                                 Aggiornato al 24.04.2020

Il protocollo del 14 marzo 2020, così come integrato dal protocollo ad hoc per il settore edile del 24 marzo 2020, presenta le linee guida che le imprese edili dovranno seguire per poter preservare i lavoratori dal contagio da Covid-19 e assicurare la ripresa delle attività produttive.

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Premettendo che ogni cantiere presenta situazioni peculiari che dovranno essere analizzate attentamente da tutti i soggetti coinvolti, la riapertura dei cantieri sospesi – la cui autorizzazione a livello nazionale è al momento indicata per il 4 maggio p.v. – potrà avvenire, previa assunzione condivisa della decisione da parte di DL, CSE, Committenza e Impresa, solo dopo aver attuato tutte le misure di contenimento, ivi comprese le modifiche agli apprestamenti igienico-sanitari di cantiere, l’effettuazione delle sanificazioni necessarie nonché tutto quanto altro previsto per legge.

Al Protocollo del 14 marzo 2020, contenente linee guida condivise tra le Parti Sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, si devono affiancare le linee guida specifiche così come evidenziate nel Protocollo ad hoc per il settore edile, condiviso dalle Parti Sociali di riferimento il 24 marzo u.s..

E fatto chiaro come la prosecuzione delle attività produttive è in ogni caso subordinata alla presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Si sono pertanto individuate nuove categorie di obblighi in capo al Datore di Lavoro e ai suoi Preposti, così disposte:

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI: è onere del datore di lavoro informare i propri dipendenti, nella maniera più chiara e comprensibile per tutti, su quali siano le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali ovvero di comunicare prontamente lo sviluppo di sintomi o il contatto con un soggetto infetto durante l’orario di lavoro.

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA: tutto il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere dovrà essere sottoposto a controllo della temperatura corporea e sarà permesso l’accesso solo se non risulterà superiore ai 37,5°. In caso contrario, il lavoratore dovrà essere momentaneamente isolato e fornito di mascherina.

Chiaro è che la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, questa dovrà avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

PRECAUZIONI IGIENICHE: l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) possono essere collocate in punti strategici quali l’ingresso dei cantieri, dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

OBBLIGO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE: deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi, delle parti a contatto con le mani degli operatori, delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: dovranno essere fornite ed utilizzate le mascherine di protezione in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS o dell’autorità sanitaria. All’interno del cantiere sarà necessario richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa e, ove ciò non sia possibile, strutturare un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni. Laddove non fosse in alcun modo possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). È online e periodicamente aggiornato l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) validati positivamente dall’Inail in attuazione del terzo comma dell’articolo 15 del decreto Cura Italia del 17 marzo 2020.

Specifiche disposizioni per i cantieri edili, il cui contesto presenta chiare particolarità, sono le seguenti:

  • La figura del Coordinatore, cui spetta l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti in cantiere, dovrà procedere all’integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento inserendo l’analisi sul rischio di contaminazione da Covid-19 dei lavoratori;
  • L’impresa Esecutrice dovrà recepire nel proprio Piano Operativo di Sicurezza le misure specifiche facendo le dovute integrazioni secondo la programmazione prevista dei lavori. Una volta definite le misure di prevenzione e protezione, il Preposto dell’impresa avrà la responsabilità di vigilare sull’applicazione in cantiere;
  • L’Impresa non avrà l’onere di aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, non essendo il rischio di contagio di tipo professionale (benché sul tema la dottrina risulti divisa);
  • I subappaltatori a cascata dovranno recepire le disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e nel Piano Operativo dell’impresa affidataria;
  • In presenza di eventi speciali quali contagio di un lavoratore dovranno essere svolte valutazioni specifiche relative ai possibili contatti con altro personale o alla sanificazione di ambienti;
  • Anche la gestione di un infortunio potrebbe richiedere particolari attenzioni, ipotizzando che in condizioni di emergenza non possano essere rispettate le regole generali sulla distanza reciproca non inferiore ad 1 metro. Si ritiene pertanto necessario dotare la cassetta di pronto soccorso di dispositivi di protezione dal contagio aggiuntivi così come di DPI aggiuntivi quali tute, mascherine FFP, protezioni degli occhi ed inoltre disinfettanti ed igienizzanti;
  • Per quanto il Preposto sia la figura normalmente responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza, per il rischio specifico deve essere chiaramente identificata la persona, anche coincidente con il Preposto, che vigilerà sull’attuazione delle misure per il contenimento del contagio.

Il Protocollo del 14 marzo 2020 prevede peraltro che in ogni azienda si costituisca un comitato tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori, che ne monitori l’applicazione.

In merito alla gestione della riapertura dei cantieri si consiglia in ogni caso di consultare e fare riferimento a:

  • Il documento della CNCPT (Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali).

A seguito dell’emanazione del Protocollo del 14 marzo 2020, le parti sociali dell’edilizia hanno siglato il 24 marzo 2020 un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile.

  • Il Vademecum dell’Ordine Ingegneri Provincia di Roma in collaborazione con DEI

Vademecum a supporto dei Coordinatori della Sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate alla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali Committenti, Datori di Lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei Lavori.

 

Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione del Dottor Giuseppe Musella, praticante dello Studio Legale Carbone in materia di Diritto del Lavoro, studente del Master in Appalti e Contratti Pubblici del Politecnico di Milano.

 

 

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