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Il 27 aprile è stato pubblicato un importante contributo curato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti dal titolo “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria”.
Il documento affronta, in un’ottica trasversale, gli ambiti sui quali il tema COVID-19 può registrare i maggiori risvolti per le aziende in termini di rischi-reato.
Oltre, infatti, agli aspetti legati ai temi più propriamente sanitari e, dunque, connessi alla materia della sicurezza sul lavoro, il contributo mette in luce anche i rischi riconducibili alle infiltrazioni malavitose ed, in genere, alla criminalità economica, fenomeni questi ultimi non trascurabili in una fase come quella che stiamo vivendo in cui il tessuto economico, indebolito dall’imponente rallentamento delle attività produttive causato dal lockdown, è reso certamente più permeabile alle ingerenze criminogene.
Sotto tale profilo il documento fornisce un’analisi lucida nell’affermare che il “blocco di molte attività industriali e commerciali sta indebolendo le imprese dal punto di vista economico e finanziario, costringendo soprattutto quelle meno solide sotto il profilo patrimoniale a ricorrere all’indebitamento per fronteggiare le crescenti difficoltà”.
Ne deriva l’innalzamento del “rischio legato al compimento di reati di usura, piuttosto che di acquisizione diretta o indiretta di imprese da parte di organizzazioni criminali”.
In quest’ottica, dunque, un rilievo centrale assumono, da un lato, i protocolli preventivi che gli enti possono aver implementato nel contesto dei modelli 231 e, dall’altro, il ruolo che l’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere nella prospettiva dei controlli cui è tenuto ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b.) D.Lgs. 231/2001.
Con riferimento al primo aspetto, come detto, lo studio propone delle interessanti riflessioni sui rischi concretizzabili in questa particolare fase emergenziale secondo un’analisi ad ampio spettro che prendendo avvio dal contesto più segnatamente sanitario si allarga ai fenomeni di criminalità economica.
Da questo punto di vista, ad esempio, gli autori segnalano – tra gli altri – gli aspetti connessi:
- alla gestione dei protocolli anti-contagio che può avere risvolti sul tema dei reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- alle procedure di gara per l’acquisizione di beni o servizi (DPI, servizi di sanificazione, strumentazione biomedica, somministrazione di lavoro) da parte degli enti pubblici in funzione dell’emergenza sanitaria, le quali possono dar luogo a fattispecie corruttive (art. 25) o di truffa (art. 24);
- alla commercializzazione di beni – come i DPI – che potrebbero essere contraffatti o privi delle certificazioni apparentemente dichiarate (art. 25-bis.1);
- all’acquisizione di liquidità garantita dallo Stato, da cui possono generarsi i delitti di truffa (art. 24) o le fattispecie tributarie (art. 25-quinquiesdecies), famiglie di reati entrambe legate alla presentazione di dichiarazioni false o all’impiego di documentazione contabile non veritiera (nel documento si fa riferimento alla necessità “di liquidità che attanaglia le imprese” la quale “potrebbe favorire la diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non corrispondenti alle norme sulla contabilità, l’effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l’iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l’uso di documenti falsi allo scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle istituzioni”;
- alle infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali nel tessuto economico che possono dar luogo a delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter) o di riciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001).
In relazione all’aspetto concernente, invece, i controlli il contributo fornisce le linee guida operative sulle iniziative che gli Organismi di Vigilanza devono assumere in questo particolare frangente ai fini dell’esecuzione delle verifiche cui sono tenuti.
Tali iniziative si dovranno caratterizzare, secondo le indicazioni offerte dagli autori:
- per l’intensificazione delle attività di audit, da svolgersi a distanza, sul rispetto dei protocolli già esistenti e di quelli implementati per l’occasione (“La riunione per la verbalizzazione di tale attività di verifica potrà avvenire in audio-videoconferenza, attese le attuali limitazioni agli spostamenti e il vigente divieto di riunioni”);
- per l’attivazione dei flussi informativi con le funzioni interessate ai processi esposti ai rischi di cui si è innanzi detto (“l’OdV dovrà richiedere la documentazione di volta in volta occorrente per le attività di audit al Responsabile 231 dell’ente, ove nominato, oppure ai responsabili di funzione di volta in volta individuati”);
- per la segnalazione tempestiva all’organo amministrativo delle eventuali anomalie riscontrate.
Un lavoro senza dubbio apprezzabile in un momento in cui a tutti coloro che si occupano di compliance 231 è richiesto un contributo particolare per far sì che il comparto economico del Paese possa ripartire in un contesto in cui, più che mai, è necessario garantire sicurezza per i lavoratori e condizioni di mercato paritarie ed immuni da contaminazioni.