03 Novembre 2020

Decreto Ristori: principali novità in materia di giustizia civile e tributaria

CRISTINA BIGLIA

Immagine dell'articolo: <span>Decreto Ristori: principali novità in materia di giustizia civile e tributaria</span>

Abstract

Il Decreto Ristori (D. L. 28/10/ 2020, n. 137 qui il link per l'intero testo: https://bit.ly/3oPPhZD) introduce, tra l’altro, novità in materia di giustizia civile e tributaria con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria e di ridurre il rischio di contagio da Covid-19, senza al contempo arrestare l’attività giudiziaria, già duramente colpita dalla prima ondata del virus. Le disposizioni limitano fortemente la presenza fisica degli operatori di settore, privilegiando lo svolgimento delle udienze a distanza ovvero la trattazione scritta.

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Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4)

È disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del C.P.C. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, che l’art.  54 ter, c. 1, D.L. 17.3.2020, n. 18, come modificato in sede di conversione, aveva sospeso per la sola durata di sei mesi.

Il divieto di pignoramento si applica solo se il debitore ha come unica proprietà quel bene immobile in cui risiede anagraficamente e sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione, in categorie catastali diverse da A/8 e A/9.

È prevista l’”inefficacia” di ogni procedura esecutiva per i pignoramenti immobiliari, di cui all'art. 555 del c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.

 

Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-9 (art. 23)

Il comma 3 prevede che le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano celebrarsi a porte chiuse ex articolo 128 c.p.c. Con tale disposizione il legislatore ha individuato a monte una ragione in base alla quale i giudici possono disporre la trattazione delle udienze in assenza di pubblico, senza così incorrere in nullità. Dal testo emerge che la scelta della modalità di trattazione senza pubblico è una facoltà rimessa alla valutazione del singolo magistrato.

Il comma 6 prevede che il giudice possa disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto siano sostituite dal deposito telematico di note scritte nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarino di  essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

Il comma 7 prevede che, in deroga all’art. 221, co. 7, DL n. 34/2020, il giudice possa partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. E’ stato così recepito il commento formulato dal CSM nel parere del 14.5.2020.

Il comma 9 prevede che nei procedimenti civili le deliberazioni collegiali in camere di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Ministero della Giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di Consiglio a tutti gli effetti di legge.

 

Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27)

Le udienze pubbliche e le camere di consiglio avanti CTP e CTR sono autorizzate per lo svolgimento, anche parziale, tramite collegamento da remoto in tutti i casi in cui non sia possibile la partecipazione fisica, in ragione di limiti posti alla circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, oppure di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario. Lo svolgimento da remoto è disposto dal Presidente della CT con decreto motivato e la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Se le dotazioni tecnologiche delle Commissioni non consentono la discussione in collegamento da remoto, si procede con trattazione scritta, fissando un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni per quelle di replica, secondo una procedura inconsueta nel tributario.

Le udienze già fissate e per le quali sia stata chiesta la discussione pubblica, passano in decisione sulla base degli atti (come se la discussione pubblica non fosse stata chiesta) salvo che almeno una delle parti insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In caso di presentazione dell’istanza, si procederà come sopra tramite collegamento da remoto, sempreché questo sia possibile. Qualora il collegamento da remoto non sia possibile, si applicherà la procedura di trattazione scritta già descritta, con rinvio a nuovo ruolo se la data già fissata non consenta il rispetto dei termini per lo scambio delle memorie. 

In questo primo periodo, ai difensori dei contribuenti sono richieste valutazioni tattiche, sull'opportunità di insistere nella richiesta di discussione pubblica quando non è certo che la CT disponga del collegamento da remoto. Se il contribuente ha già depositato memorie illustrative e controparte non dispone di termini sufficienti a un'ultima replica, la richiesta di udienza in remoto che non possa essere soddisfatta avrebbe l'effetto automatico di introdurre la trattazione scritta sopra descritta, dando nuova possibilità a controparte per avere l'ultima parola.
 

Il presente articolo è stato scritto con la collaborazione del Dottor Giovanni Mercanti, Partner dello Studio legale e tributario Mercanti e Associati

 

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