06 Maggio 2019

La definizione agevolata delle controversie tributarie e dei processi verbali di constatazione

DARIO AUGELLO

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Abstract

Scade il 31 maggio 2019 il termine per definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, consegnati al contribuente entro il 24 ottobre 2018, con il versamento integrale delle imposte e stralcio di interessi e sanzioni.

Entro la stessa data può essere presentata istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie, purché la lite con il fisco, che si intende condonare, risulti pendente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.l. 119/2018).

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Definizione dei processi verbali di constatazione (PVC)

L’art. 1 prevede che i processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del D.l. 119/2018, aventi ad oggetto imposte dirette, contributi previdenziali, IVA e imposte patrimoniali relative a investimenti detenuti all’estero (IVIE e IVAFE), possano essere definiti con la presentazione, entro il 31 maggio 2019, di apposita dichiarazione integrativa.

La dichiarazione andrà classificata, in fase di trasmissione telematica, quale correttiva nei termini.

La qualificazione non deve trarre in inganno: possono essere sanati anche gli imponibili mai dichiarati, pertanto l’integrativa corregge anche l’omessa dichiarazione (che di regola è punita con sanzione più grave rispetto alla dichiarazione infedele).

La definizione concerne una pretesa tributaria non formalmente accertata dall’Agenzia delle Entrate, ma risultante da un mero atto istruttorio, il PVC, che sintetizza i dati risultanti dalle operazioni di verifica.

Per questo motivo la definizione è preclusa se i rilievi contenuti nel PVC sono già oggetto di un avviso accertamento notificato al 24 ottobre 2018.

D’altra parte non hanno rilievo, salvo quanto si dirà di seguito, gli avvisi di accertamento emessi sugli stessi rilievi del PVC e notificati dal 25 ottobre 2018 in avanti, purché essi non risultino definiti in altro modo (ad esempio, perché non impugnati) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

La definizione è agevolata, perché consente di regolarizzare le violazioni constatate dall’organo di controllo mediante il pagamento delle sole imposte, senza aggravio di interessi tributari e sanzioni, in venti rate trimestrali (soggette unicamente all’applicazione dell’interesse di dilazione al tasso legale).

Al fine, non dichiarato, di favorire la più ampia adesione alla sanatoria, che non prevede sconti sull’imposta dovuta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 7/2019 che la definizione agevolata deve tenere conto delle eventuali rideterminazioni favorevoli già operate dall’ufficio con atto formale notificato a partire dal 25 ottobre 2018.

Definizione delle controversie tributarie

L’art. 6 consente al contribuente di chiudere le controversie tributarie pendenti al 24 ottobre 2018, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che si riferiscono ad atti impositivi, con il pagamento delle sole imposte (o di una parte di esse, come si dirà di seguito) e lo stralcio di interessi e sanzioni.

Si richiede naturalmente che il processo non sia concluso con sentenza definitiva alla data di presentazione dell’istanza: ciò è il riflesso del principio secondo cui il giudicato prevale sempre sull’attività amministrativa.

Il condono concerne le imposte accertate e oggetto di giudizio, ossia quelle che sono impugnate con ricorso.

Sono previste riduzioni dell’imposta dovuta in via agevolata, in base all’andamento del processo al 24 ottobre 2018:

  1. in caso di ricorso pendente (notificato) in primo grado, è dovuto il 90 per cento dell’imposta, 
  2. in caso di vittoria in primo grado, è dovuto il 40 per cento dell’imposta, 
  3. in caso di vittoria in secondo grado, è dovuto il 15 per cento dell’imposta,
  4. negli altri casi, il 100% dell’imposta.

Per le liti pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 119/2018) è previsto un regime speciale e più favorevole: se l’Agenzia delle Entrate risulta integralmente soccombente nei due gradi di giudizio precedenti, è ammessa la definizione con il versamento del 5 per cento dell’imposta accertata e oggetto di giudizio.

La definizione concerne anche le controversie relative a sanzioni comminate per violazioni non collegate al tributo.

In questo caso è dovuto il 40 per cento delle sanzioni accertate, salvo il caso, più favorevole, in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente nel primo o secondo grado di giudizio (15 per cento).

Per favorire l’adesione al condono, sono sospesi per nove mesi i termini per impugnare le sentenze già pronunciate al 24 ottobre 2018, mentre per i processi in corso è facoltà della parte di chiedere al giudice adito la sospensione del processo.

Anche per la definizione delle controversie è prevista la possibilità di versare gli importi in venti rate trimestrali (cinque anni).

Il perfezionamento delle procedure

Entrambe le procedure si perfezionano con la presentazione della domanda, ossia mediante la dichiarazione integrativa o la domanda di definizione, e il pagamento della prima rata trimestrale entro il 31 maggio 2019: successivamente, in caso di inadempimento protratto per oltre un trimestre, si applicano le disposizioni ordinarie, che prevedono la decadenza dal beneficio della rateazione e l’applicazione di una sanzione pari al 45 per cento dei residui importi dovuti.

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