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Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza in vigore dallo scorso 16 marzo ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di S.r.l. obbligate alla nomina dell’organo sindacale – anche monocratico o del consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione rispettivamente per i modelli dualistico e monistico – o del revisore legale dei conti a quelle società che per due esercizi consecutivi (esercizi 2017 e 2018 in sede di prima applicazione) hanno superato almeno uno dei seguenti limiti (anche diversi in ciascuna delle due precedenti annualità):
- 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
- 2 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni;
- 10 unità di dipendenti occupati in media (ULA).
Qualora gli organi amministrativi di tali società non assolvano a tale dovere entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea che approva il bilancio di esercizio in cui vengono superati i suddetti limiti, vi provvede il Tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese in qualità di soggetto informato sia dei dati di bilancio sia dei dati occupazionali.
L’obbligo della S.r.l. in parola cessa, invece, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei suddetti limiti.
Inoltre, il D. Lgs. 14/2019 riconosce alle sole società a responsabilità limitata con statuti difformi dalla nuova normativa nove mesi per adeguarli e la possibilità di nomina del sindaco o del revisore legale successivamente all’adeguamento stesso. Come traspare dalla relazione di accompagnamento, la volontà del Legislatore è quella che, in caso di superamento dei suddetti limiti dimensioni, la nomina debba avvenire entro il 2019 indipendentemente dal necessario adeguamento dello statuto societario.
L’obbligo di segnalazione e la responsabilità solidale con l’organo amministrativo
La ratio di questa nuova norma (rivoluzione!) voluta dal Legislatore è quella dell’obbligo di affiancamento a società di minori dimensioni di soggetti indipendenti a cui è demandato un controllo deflattivo della crisi di impresa con la volontà della salvaguardia del valore di going concern della stessa. Oltre ai già noti compiti di entrambe le figure (i cui diversi risvolti verranno trattati meglio nel proseguo), ad entrambe le cariche è stato demandato il compito della c.d. procedura di allerta, ossia dell’obbligo di segnalare con tempestività all’organo amministrativo i fondati indizi di crisi entro un congruo termine (e comunque non superiore ai trenta giorni successivi alla venuta a conoscenza dello stato di crisi). Questo sarà poi tenuto a riferire all’organo di controllo quali sono le azioni che si intendono intraprendere per la soluzione dello stato di crisi rilevato. In caso di assente o non soddisfacente risposta o di mancata messa in atto delle misure risolutive della crisi entro i sessanta giorni successivi alla risposta stessa, l’organo di controllo è tenuto senza indugio ad informare l’OCRI (Organismi di Composizione della Crisi), con buona pace dell’obbligo di segretezza riguardo alle informazioni raccolte per l’incarico assunto.
Qualora l’organo di controllo non adempia a tale segnalazione, lo stesso avrà responsabilità solidale con l’organo amministrativo delle omissioni o azioni che hanno portato alla crisi o alla successiva insolvenza della società. Temporalmente parlando ai fini dell’esonero da tale responsabilità, oltre al rispetto della tempestività della segnalazione sopra citato, i professionisti dovranno tenere in considerazione che i danni non siano conseguenza di decisioni dell’organo amministrativo assunte anteriormente alla segnalazione.
Sindaco o revisore?
Quali le differenze pratiche rispetto alla nomina di un sindaco o di un revisore?
Al primo (sia nella forma monocratica sia collegiale), oltre al dovere di intervento ai Consigli di Amministrazione e delle assemblee ed al monitoraggio trimestrale, è demandato anche il controllo del rispetto della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Di contro, al revisore è demandato il (solo?) obbligo di controllo contabile periodico tramite l’acquisizione di una comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile con la conclusione del giudizio sul bilancio d’esercizio.
Pertanto, pur il Legislatore avendo demandato ad entrambe le figure l’obbligo di vigilanza preventivo sulla continuità aziendale, al revisore sarà data facoltà di espletare tale compito tramite una procedura di rilevazione che fisiologicamente avviene ex post rispetto ai controlli che un sindaco deve svolgere nel suo mandato.