15 Maggio 2024

Guida alla CSRD: come la nuova direttiva europea sta trasformando il reporting aziendale

EMANUELA DE SABATO

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Abstract

L'entrata in vigore della Direttiva EU 2022/2464 del 14 dicembre 2022 sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (cd. CSRD) impone alle grandi società (secondo criteri scaglionati anno per anno, a partire dall’esercizio 2024) una rendicontazione cosiddetta di sostenibilità e non più meramente “non finanziaria”, amplificando le responsabilità degli organi di gestione dell’impresa per la pianificazione e l’organizzazione dei percorsi verso gli obiettivi ESG e l’attuazione di iniziative conformi.

La predetta Direttiva modifica una serie di norme europee tra cui in particolare la Direttiva EU 2013/34 (già modificata dalla direttiva 2014/95, di seguito, per brevità, “DNF”), che aveva introdotto la dichiarazione di carattere non finanziario.

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Cenni al contenuto della CSRD

La rendicontazione di sostenibilità viene descritta all’art. 1 punto 4) della CSRD laddove modifica l’art. 19bis della DNF dettagliando il contenuto delle informazioni “necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione” (comma 1).

La CSRD, al punto 8) introduce poi due nuovi articoli alla DNF, 29 ter e 29 quater, nei quali si stabilisce che la Commissione, con atti delegati che integrano la Direttiva, è tenuta ad adottare principi di rendicontazione di sostenibilità secondo le tre categorie ESG.

 

Gli ESRS dell’EFRAG

A questo proposito, l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organismo di advisory della Commissione Europea nel campo del reporting aziendale, è stato incaricato di realizzare gli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards) per raggiungere l’obiettivo di un report adeguato e soprattutto confrontabile.

Il 22 dicembre 2023 è stato quindi pubblicato il Regolamento Delegato 2023/2772 che integra appunto la CSRD (rectius la DNF) per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

Si tratta di un ponderoso documento che contiene le regole di rendicontazione per ogni settore individuato dalla CSRD:

  • ESRS 1 Prescrizioni generali
  • ESRS 2 Informazioni generali
  • ESRS E1 Cambiamenti climatici
  • ESRS E2 Inquinamento
  • ESRS E3 Acque e risorse marine
  • ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
  • ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare
  • ESRS S1 Forza lavoro propria
  • ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
  • ESRS S3 Comunità interessate
  • ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali
  • ESRS G1 Condotta delle imprese

 

La doppia rilevanza

Un ultimo cenno merita l’introduzione della doppia rilevanza (double materiality) la cui definizione è offerta dal considerando n. 29 della CSRD: dovranno essere dettagliate le “informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva”, vale a dire “l'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente” e il “modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa. È la cosiddetta prospettiva della «doppia rilevanza», nella quale il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza. (…) Le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva di rilevanza singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva” (si vedano anche i punti 37-51 degli ESRS).

 

Il recepimento in Italia

Ricordiamo che il dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione il decreto delegato di recepimento della CSRD tra il 16 febbraio e il 18 marzo.

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