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Stress lavoro correlato: il caso
In data 29 giugno 2021 (con deposito il 3 agosto 2021), il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, ha pronunciato una sentenza di condanna a carico del legale rappresentante di una cooperativa, in qualità di datore di lavoro, e del dirigente preposto dell’azienda, per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della normativa antinfortunistica.
La vicenda processuale ha preso le mosse dall’incidente stradale avvenuto l’11 giugno 2015, alle ore 18:00 circa, sull’autostrada A6 Torino-Savona, in cui rimanevano coinvolti quattro dipendenti di una cooperativa che presta servizi di allestimento scaffali in favore di vari supermercati dislocati in tutto il Nord Italia.
Quel giorno, il furgoncino aziendale era guidato da un dipendente che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, risultava aver lavorato per ben 19 ore consecutive.
Nel sinistro stradale, perdeva la vita una giovane lavoratrice di 22 anni, scaffalista della cooperativa.
Nel corso del dibattimento, emergeva come il preposto fosse ben consapevole che l’autista avesse già terminato un turno e, ciononostante, gli avesse ordinato di effettuarne un altro, incaricandolo espressamente di ricoprire la mansione di autista nella trasferta in cui si consumava il tragico incidente.
Terminato il secondo turno di lavoro, l’autista si rimetteva alla guida unitamente ai colleghi.
A causa di un colpo di sonno del conducente, stremato da 19 ore ininterrotte di lavoro, si verificava il sinistro.
Le testimonianze rese in giudizio dai dipendenti della cooperativa portavano alla luce prassi aziendali illegali (per vero, come si legge da fonti aperte, è attualmente pendente un procedimento per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro a carico del legale rappresentante): “Turni massacranti […], non c’era controllo, non c’erano regole sul riposo, cioè non esisteva niente”.
A fronte delle risultanze processuali, il Tribunale ha ritenuto che il decesso della giovane dipendente fosse “riconducibile anche alla condotta di coloro che, all’interno della cooperativa, hanno per colpa deliberato o consentito che il citato dipendente si ponesse alla guida nelle suddette condizioni”.
Ulteriore tema che il Giudice affronta nella parte motiva della sentenza è quello della valutazione dei rischi, nel caso di specie completamente omessa con riferimento alla mansione di autista, che veniva, di volta in volta, affidata agli scaffalisti, senza apposita formazione, né visita medica preventiva di idoneità specifica.
Invero, “la previsione della presenza di autisti, la valutazione dei rischi connessi, ivi compreso quello relativo alla stanchezza e al porsi alla guida in condizioni psicofisiche non idonee, e la relativa formazione sul punto avrebbero certamente evitato l’evento in questione”.
Per questi motivi, il Tribunale ha ritenuto provate le contestate violazioni degli obblighi del datore di lavoro previsti dagli artt. 18, comma 1, lett. b), 28, commi 1 e 2, 36, comma 2, e 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008.
Con riguardo al preposto, il Giudice ha reputato sussistente la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008, per aver affidato un compito al lavoratore, senza in alcun modo tenere conto delle condizioni fisiche e di stress del medesimo.
Lo stress da lavoro correlato: un argomento ancora giovane per la giurisprudenza
La sentenza non è, ad oggi, divenuta irrevocabile; pertanto, potrà essere confermata o riformata nei successivi gradi di giudizio.
Tuttavia, si presenta come un interessante contributo su un tema, quello degli infortuni sul lavoro da stress lavoro correlato, scarsamente affrontato da dottrina e giurisprudenza, e ben potrebbe ispirare successive pronunce di merito.
In conclusione, si rimarca, ancora una volta, la fondamentale importanza di un’efficace valutazione dei rischi, in grado di prevenire e ridurre, per quanto possibile, il rischio di verificazione di infortuni sul lavoro e malattie professionali.