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l mandato fiduciario: brevi cenni di inquadramento
Le società fiduciarie sono società autorizzate ad esercitare la propria attività ai sensi della Legge 1966/1939 e sono soggette alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e, laddove ricorrano i requisiti di iscrizione all’Albo ex art. 106 D.Lgs. 385/1993, della Banca d’Italia.
Il mandato fiduciario, nella sua accezione classica, ha ad oggetto l’amministrazione di un determinato asset (quale una partecipazione sociale) oggetto di intestazione a favore della società fiduciaria che agirà in conformità con le istruzioni conferite dal fiduciante nella propria qualità di “proprietario sostanziale” del bene.
La fiduciaria nel ruolo di escrow agent
Nella prassi delle operazioni di M&A sempre più frequente è il coinvolgimento di società fiduciarie nel ruolo di escrow agent.
In questa fattispecie, la società fiduciaria opera in virtù di un mandato irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 2° comma del codice civile in quanto conferito, a seconda del caso, dall’acquirente o del venditore anche nell’interesse dell’altra parte.
Le istruzioni a cui la società fiduciaria si deve attenere nello svolgimento del mandato coincidono con i contenuti dell’escrow agreement così come definito dalle parti in sede di negoziazione dell’operazione.
Dal punto di vista operativo, la fiduciaria, dopo avere aperto un conto corrente per il deposito delle somme in escrow, ne gestisce il rilascio solo ove ricorrano le condizioni previste contrattualmente e, viceversa, assicura il blocco degli importi a fronte dell’attivazione di claim.
Indubbiamente, il contributo delle società fiduciarie in questo frangente appare di particolare interesse grazie alla “naturale predisposizione” organizzativa e professionale rispetto alle complessità e alla delicatezza di questa tipologia di incarico.
La fiduciaria quale veicolo per l’ingresso nel capitale della target
Altro ambito in cui si assiste ad un sempre maggior impego della struttura del mandato fiduciario, è quello delle operazioni di ingresso nel capitale di una società da parte di gruppi di investitori (c.d. club deal).
In questo caso, la società fiduciaria si pone quale alternativa “flessibile” rispetto all’impiego di veicoli societari pur consentendo lo stesso livello di coordinamento e di compattezza del nucleo di investitori.
Infatti, la società fiduciaria consente, sempre per il tramite di istruzioni irrevocabili ai sensi degli articoli 1723 comma 2° e 1726 del codice civile, di raggiungere intese di natura parasociale anche molto complesse e rispetto a cui, tra l’altro, la società fiduciaria funge da “facilitatore” professionale in fase di esecuzione.
L’intervento della fiduciaria consente nelle operazioni che vedono una pluralità di acquirenti o di venditori una più agevole gestione delle “meccaniche” di signing e closing non solo con riferimento all’esecuzione di tutti gli adempimenti formali previsti, ma anche nella gestione dei flussi di pagamento previsti dall’operazione.
Nel continuo, la società fiduciaria garantisce inoltre una semplificazione notevole della cap table con conseguente sgravio amministrativo della società target in occasione delle attività assembleari oltre a garantire il presidio e la ordinata esecuzione dei patti parasociali.
Infine, la presenza di un solo socio in rappresentanza di una molteplicità di investitori, può considerevolmente facilitare successive modifiche della compagine sociale e di exit soprattutto nel caso di operazioni di private equity che vedano l’ingresso di fondi di investimento.
L’esecuzione dei patti parasociali tramite la fiduciaria
Spesso, in occasione di operazioni di acquisizione, il raggiungimento e la successiva esecuzione di pattuizioni parasociali rappresenta uno degli elementi di maggiore attenzione soprattutto nel caso di co-investimenti da parte di un numero elevato di partner, oppure, nei casi in cui il venditore mantenga partecipazioni di minoranza nella società target.
Come detto con riferimento ai club deal, la società fiduciaria, grazie al proprio ruolo istituzionale di amministratore statico di beni di terzi, è provvista non solo dei presidi organizzativi necessari ad espletare un compito così delicato ma possiede al contempo una profonda comprensione delle dinamiche che interessano le partecipazioni societarie sottostanti i mandati.
Peraltro, è anche possibile realizzare mandati che, senza prevedere l’intestazione della partecipazione alla società fiduciaria, prevedano istruzioni congiunte ed irrevocabili da parte dei soci in merito alla partecipazione alle assemblee della società da parte della fiduciaria che, in tali occasioni, dovrà esprimere il voto in modo conforme ai patti parasociali stipulati dai soci.