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Premessa: individuazione della fattispecie
La liquidazione del danno biologico avviene in base a c.d. Tabelle (siano esse quelle previste dall’art. 139 cod. ass. o quelle elaborate dal Tribunale di Milano) che, ad un valore prefissato in base alla entità delle lesioni, applicano un coefficiente parametrato alla presunta durata della sofferenza e, quindi, calcolata in base età del danneggiato ed alla aspettativa media di vita.
Va, però, esaminata l’ipotesi in cui prima della liquidazione del danno intervenga il decesso del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito generativo del danno (c.d. “danno non patrimoniale da lesione del bene salute definito da premorienza” o -più brevemente- “danno definito da premorienza” in sostituzione della precedente inadeguata locuzione “danno biologico intermittente”).
Naturalmente i coefficienti d’età utilizzati dalla Tabelle tradizionali non possono trovare ingresso perché “deve tenersi conto non di una semplice previsione di futura vita residua, bensì della vita residua ‘effettiva” (Corte d’appello di Bari, n. 105.2019). Ed invero nella fattispecie in esame la durata della sofferenza patita dal danneggiato corrisponde ad un arco temporale ben preciso (dal fatto al decesso) e, quindi, “alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva” (Cassazione civile sez. III, n. 679.2016)
La “soluzione milanese”
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel Maggio 2016 -successivo alla indicata sentenza- manifestava l’esigenza di contrastare la dilagante anarchia delle Corti territoriali nella liquidazione di tale tipologia di danno e, nel corso dell’Assemblea Nazionale (tenutasi proprio a Milano), sottoponeva agli altri Osservatori una proposta per la definizione di criteri unici condivisi.
Nella successiva Assemblea nazionale (tenutasi a Roma nel Maggio 2018), la proposta milanese veniva pienamente accolta, con l’unica eccezione dell’Osservatorio Romano, che riteneva di dover continuare ad applicare i propri criteri (nonostante le critiche mosse in particolare per la incoerenza delle generose valutazioni nei casi di breve durata della sofferenza).
I criteri liquidativi
Il nuovo sistema proposto dall’Osservatorio milanese prevede l’individuazione del “risarcimento medio annuo” ossia del valore medio della percentuale invalidante in un soggetto con una aspettativa di vita media (ossia un soggetto “ideale” di età compresa tra 1 e 100 anni, con una aspettativa di vita media pari a 35 anni).
In prossimità dell’evento, però, il pregiudizio sofferto è certamente di maggiore intensità rispetto al periodo successivo (soprattutto per la componente sofferenza morale, si veda Cass. civ., n. 19057.2003), per cui il valore del “risarcimento medio annuo” va raddoppiato nel primo anno e nel secondo aumentato della metà.
Tali criteri, dichiaratamente orientativi, prevedono la possibilità di una personalizzazione sino al 50%, in relazione alla peculiarità del caso concreto; questa operazione deve, però, compiersi caso per caso, senza automatismi risarcitori e con adeguata motivazione da parte del Giudice.
La risposta della Giurisprudenza
I Giudici di merito (anche in grado di appello) hanno immediatamente e diffusamente adottato i suddetti criteri sin dalla loro pubblicazione avvenuta il 14.03.2018 ed, anzi, alcuni Tribunali li hanno applicati ancor prima, utilizzando i valori della proposta del 2016.
Da un primo bilancio risulta evidente il ricorso -forse eccessivo- alla personalizzazione talvolta per la gravità delle lesioni, talaltra per l’età (giovane o avanzata) del soggetto, nonostante tali elementi di valutazione siano già insiti nella Tabella.
Considerazioni finali
I criteri liquidativi proposti dall’Osservatorio milanese costituiscono uno strumento di attuazione di equità ed un “parametro che assicura una certa uniformità di liquidazione …perché suggeriscono criteri razionali” (Tribunale di Trieste n. 245.2019) ed è probabile che il valore paranormativo, attualmente attribuito alle sole Tabelle “tradizionali” (ex pl. Cass. civ., n. 17018.2018), venga esteso anche ad esse, avendo soddisfatto e fornito adeguata risposta alle precise indicazioni espresse della Corte di legittimità (in particolare n. 10897.2016): “In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio - rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media (sebbene occorra tenere conto della maggiore intensità del patema d’animo nei primi tempi successivi all’evento), assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all’effettivo pregiudizio arrecato.”
Di certo la loro esistenza è già il riferimento necessario per la definizione di tale tipologia di controversie con un notevole impatto sulla riduzione del contenzioso anche futuro.
L’auspicio è che vi siano interventi volti a limare e limitare la “generosità” dei Giudici di merito, frutto di una humanitas quasi inevitabile per chi oltre ad applicare le norme deve quotidianamente confrontarsi con vicende e persone reali.