19 Settembre 2019

Il Modello di Organizzazione nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC

MATTEO GRASSI

Immagine dell'articolo: <span>Il Modello di Organizzazione nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC</span>

Abstract

Il 17 giugno 2019 è stato pubblicato dalla FIGC il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS) che, tra le varie novità, ha esteso l’efficacia esimente del Modello di Organizzazione, adottato dalle società sportive ai sensi dell’art 7 co. 5 Statuto FIGC, a tutte le ipotesi di responsabilità delle società appartenenti all’ordinamento federale.

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La norma chiave

L’art. 7 del nuovo CGS stabilisce che “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”.

 

Cosa cambia rispetto al passato?

Sotto la vigenza del nuovo CGS l’efficacia esimente o attenuante del Modello di Organizzazione potrà essere invocata dalla società anche per infrazioni sportive commesse da dirigenti, tesserati, soci e non soci cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo della società, dipendenti o persone comunque addette ai servizi della società. 

Il precedente Codice di Giustizia Sportiva, invece, prevedeva una efficacia esimente o attenuante del Modello di Organizzazione solo per le ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva della società, ossia per comportamenti discriminatori e violenti posti in essere dai sostenitori della stessa e comunque solo al concorrere di ulteriori circostanze. 

Quali sono le caratteristiche di un Modello di Organizzazione ex art. 7 Statuto FIGC?

Il Modello di Organizzazione deve prevedere:

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;

c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

 

Come devono procedere le società sportive?

A ben vedere, i requisiti strutturali dei Modelli Organizzativi ex art. 7 Statuto FIGC ricalcano quelli stabiliti dall’art. 6 D.Lgs. 231/01 per i Modelli in materia di Responsabilità amministrativa degli enti, condividendo con gli stessi, peraltro, da un lato la finalità di prevenzione e dall’altro l’idoneità a fungere da esimente o attenuante della responsabilità delle società.

Potrà pertanto essere utile nell’implementare i Modelli Organizzativi ex art. 7 Statuto FIGC utilizzare la tecnica e metodologia acquisita in quasi vent’anni di adeguamento al D.Lgs. 231/01.

Sarà pertanto necessario:

  • individuare le attività svolte nel cui ambito possono essere commessi delle infrazioni sportive (tra cui dichiarazioni lesive; prevenzione di fatti violenti; comportamenti discriminatori; illecito sportivo; condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; violazione dei doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari; violazioni in materia gestionale ed economica)

  • svolgere un’analisi del rischio al fine di individuare le misure più idonee a prevenire il verificarsi delle infrazioni nell’ambito delle attività sensibili individuate

  • individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione delle infrazioni sportive

  • nominare un Organismo di Garanzia

  • prevedere obblighi di informazione tra la società e tale Organismo

  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Nel caso in cui la società abbia già adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 lo stesso documento, in un’ottica di semplificazione dei processi, potrà essere integrato prevedendo le idonee misure di protezione volte ad evitare la commissione anche delle infrazioni sportive. 

 

Quale vantaggio per le società?

L’adozione del Modello di Organizzazione, quindi, non è più solo indice di buona governance della società e strumento utile al fine di prevenire la commissione delle infrazioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, ma diventa una fondamentale arma di difesa nel corso di eventuali processi per infrazioni sportive. 

Vale la pena ricordare che la Juventus F.C. S.p.A., proprio grazie all’adozione del Modello di Organizzazione (all’epoca ex art. 6 del D.Lgs. 231/01) aveva ottenuto uno “sconto” sulla commisurazione della pena nell’ambito dell’inchiesta Calciopoli. La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport nell’ottobre 2006 aveva infatti valorizzato, ai fini della commisurazione “equa” della sanzione, l’attività svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, proprio attraverso l’implementazione del Modello Organizzativo.

A partire da giugno 2019, l’adozione di un Modello di Organizzazione, purché idoneo, efficace ed effettivo, potrà ora comportare anche la completa esclusione della responsabilità della società, in caso di infrazioni sportive commesse da un qualsiasi soggetto alla stessa riconducibile.

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