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La sezione IX delle nuove norme sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari, disciplina il social lending, strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto o una impresa. (Delibera 584/2016 di Banca d'Italia - Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche )
Le piattaforme possono operare e fare da intermediari nelle trattative personalizzate tra imprenditori e singoli finanziatori se hanno i requisiti previsti dall'art. 114 TUB, e art. 106 TUB.
La disciplina dell’equity crowdfunding introdotta nel nostro ordinamento nell'anno 2012 ha recepito, con gli ultimi aggiornamenti, importanti novità che hanno privilegiato l’esigenza di incrementare lo sviluppo delle imprese, offrendo canali alternativi rispetto al lending tradizionale del sistema creditizio per il reperimento di risorse da destinare alla crescita del mondo imprenditoriale.
In ambito tecnico/giuridico i nuovi interventi hanno nella sostanza perfezionato la disciplina nazionale alla luce della esperienza e del quadro normativo europeo, con le più recenti novità normative in materia di equity crowdfunding introdotte con la novella del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob n. 18592/2013.
La novità di maggiore rilievo è senza dubbio rappresentata dall’estensione ai soggetti a cui è consentito cedere quote o azioni del proprio capitale di rischio tramite portali, mentre in precedenza lo strumento era riservato alle sole c.d. start-up innovative anche in forma di s.r.l..
Con la Legge di Bilancio dell'anno 2017 il legislatore ha esteso a tutte le piccole e medie imprese, anche in forma di s.r.l., la possibilità di utilizzare lo strumento per la raccolta del capitale di rischio allargando il mercato dell’equity crowdfunding alle società che presentano i requisiti richiesti per le PMI.
Tali caratteristiche devono soddisfare almeno due dei seguenti criteri: numero di dipendenti inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a euro 43 milioni e/o fatturato netto annuale non superiore a euro 50 milioni.
L’obiettivo rientra nell'ambito del nuova tendenza definita della “disintermediazione” con lo scopo di favorire lo sviluppo delle PMI tramite la diffusione dello strumento del crowdfunding, attraverso il quale accedere a canali di finanziamento diversi dal tradizionale settore bancario, con l'apertura a nuove e più innovative forme di finanziamento che rafforzano la concorrenza nel settore bancario e agevolano l'accesso delle imprese nel sistema creditizio con formule rapide e più vantaggiose anche in termini di costi.
Con l'apertura a questo nuovo strumento di finanziamento alternativo a quello tradizionale il legislatore ha necessariamente ampliato i poteri di controllo della Consob sull’attività dei portali, attribuendo il potere di convocare gli amministratori, i sindaci, e il personale dei gestori dei portali iscritti nel registro previsto dall'art 50 quinquies del TUF.
E' stato inoltre previsto l’obbligo per i portali di equity crowdfunding di stipulare un’assicurazione di responsabilità professionale che garantisca agli investitori un livello di protezione, oltre che l’obbligo ad una più rigorosa informativa sui conflitti di interessi nell'ambito delle operazioni finanziarie.