18 Marzo 2022

Le nuove misure restrittive dell’UE verso Russia e Bielorussia

SARA ARMELLA

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Abstract

L’invasione Russa dell’Ucraina ha comportato l’istituzione di rilevanti sanzioni verso Russia, Bielorussia e territori separatisti dell’Ucraina, con significative conseguenze per gli operatori del commercio internazionale.

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Il 15 marzo 2022, la Commissione UE ha espressamente affermato che, unitamente ad altri importanti partner dell’Organizzazione mondiale del commercio, quali Canada e Regno Unito, non riterrà più applicabile nei confronti della Russia la clausola della nazione più favorita. Tale istituto permette di applicare a un Paese terzo condizioni doganali e daziarie non meno favorevoli di quelle già stabilite verso i diversi Stati membri del WTO, l’esclusione della Russia ha, pertanto, come conseguenza, un generale aumento tariffario per tutte le importazioni di merci provenienti da tale Paese.

Con il regolamento 428/2022, il 15 marzo 2022 l’Unione europea ha introdotto una specifica restrizione per le esportazioni in Russia dei prodotti di lusso, specificamente individuati nell’all. XVIII del reg. 428/2022 (si fa riferimento, ad esempio, a spumanti, vini, capi d’abbigliamento, orologi dal valore superiore a € 300), nonché un divieto all’importazione in UE dei prodotti siderurgici in ferro e acciaio originari della Russia, indicati nell’all. XVII del medesimo regolamento.

Tali misure si inseriscono in un quadro sanzionatorio già sviluppato nei giorni precedenti. La Commissione europea, con i regolamenti 2022/328 e 2022/355, ha, infatti, disposto il blocco alle esportazioni verso la Federazione Russa e la Bielorussia, per tutti i beni e le tecnologie utilizzabili sia in ambito civile che militare (cosiddetti beni dual use) inclusi nel regolamento 2021/821 nonché dei prodotti con possibili utilizzi militari, indicati nell’allegato VI del regolamento 2022/328. Tali prodotti includono, ad esempio circuiti elettronici, semiconduttori e apparecchiature di comunicazione, nonché tecnologie ulteriori rispetto ai normali beni dual use indicati nella normativa generale dell’UE (regolamento 2021/821). Il divieto di export di tali prodotti può essere derogato nel caso in cui i beni siano utilizzati per scopi umanitari o in campo medico: in tale ipotesi, è necessario presentare una specifica dichiarazione al Ministero degli esteri, dipartimento UAMA, per una verifica della ricorrenza delle condizioni previste dai diversi regolamenti.

Al riguardo, l’UAMA, con la nota 7 marzo 2022, n. 6830, ha ufficialmente sospeso per un mese tutte le autorizzazioni all’esportazione dei prodotti a duplice uso verso la Russia e la Bielorussia, imponendo un immediato blocco all’export di tali prodotti. Lo stop alle autorizzazioni alle esportazioni rafforza, pertanto, il divieto previsto dai regolamenti europei, non permettendo la fruizione delle deroghe specificamente indicate. Alcune specifiche misure dell’Unione europea hanno colpito le esportazioni in Russia nei settori energetici, dei trasporti e della navigazione. Nel primo caso, infatti, l'UE ha vietato la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e software utilizzabili nella raffinazione del petrolio. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l’Unione europea ha, invece, disposto il blocco nell’esportazione dei prodotti o tecnologie dell'industria aeronautica e spaziale. In tale quadro sanzionatorio si inserisce, infine, il blocco all’esportazione dall’UE di beni e tecnologie utilizzabili per la navigazione marittima destinate alla Russia, indicate nell’allegato IV del reg. 2022/394.

Nei confronti della Bielorussia, invece, a partire dal 2 marzo 2022, oltre alla medesima limitazione dell’esportazione dei prodotti a duplice uso, e il conseguente blocco disposto dall’UAMA, sono stati introdotti specifici divieti all’importazione di prodotti legnosi, di cemento, siderurgici e di gomma, originari o esportati dalla Bielorussia, indicati negli allegati del regolamento 355/2022.

Il regolamento Ue n. 334/2022 ha, inoltre, previsto ulteriori misure sanzionatorie volte a limitare la circolazione aerea ai vettori russi. Attualmente, è fatto divieto a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, posseduto, noleggiato o controllato da persone sia fisiche che giuridiche russe di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione, rendendo di fatto impossibile la movimentazione fisica fra la Russia e l’Ue. Verso tali divieti, tuttavia, sono previste deroghe strettamente legate ai soli casi di atterraggio o sorvolo di emergenza.

 

Il blocco commerciale verso i territori di Donetsk e Lugansk

Per effetto del regolamento UE 23 febbraio 2022, n. 2022/263 l’Unione europea ha introdotto un generale divieto per le importazioni di prodotti provenienti dalle due regioni separatiste.

In via unilaterale è stata, dunque, sospesa l’efficacia dall’accordo di libero scambio tra Unione europea e Ucraina, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, limitatamente alle due regioni, il quale, come incentivo alla cooperazione tra i due blocchi, prevede un azzeramento dei dazi per le importazioni. Al contrario, per le merci provenienti dall’Ucraina, controllate dal governo di Kiev, continua ad applicarsi pienamente l’accordo di libero scambio.

Particolare tutela è stata concessa alle imprese che si trovano involontariamente coinvolte in rapporti contrattuali ora a rischio. È ancora possibile effettuare le importazioni dalle due regioni separatiste, purché i contratti di fornitura siano stati conclusi prima del 23 febbraio e le importazioni siano perfezionate entro il 24 maggio 2022, oltre a un’apposita notifica all’autorità competente, 10 giorni prima della data di importazione. Il medesimo regolamento 2022/263 ha introdotto, inoltre, un divieto di esportazione di determinati beni e tecnologie, relativi a particolari settori sensibili (trasporti, telecomunicazioni, petrolio, gas, risorse minerarie) e colpisce le operazioni effettuate nei confronti di qualsiasi persona, fisica o giuridica, stabilita nei due territori specificati o che sia destinata ad essere utilizzata in tali regioni.

 

I rischi per le imprese italiane

L’eventuale aggiramento di tali divieti è pesantemente sanzionato nella normativa interna. L’art. 20 del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 stabilisce espressamente che il mancato rispetto delle restrizioni commerciali UE rappresenta un comportamento penalmente rilevante, punito con la reclusione da due a sei anni e il pagamento di una multa da 15.000 a 250.000 €. Al riguardo, le sanzioni verranno pertanto verificate dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza, le quali una volta verificato l’aggiramento dei divieti, procederanno a trasmettere la notizia di reato al Pubblico ministero competente.

Vista la natura penale del comportamento e l’attenzione dimostrata dalle Dogane per le operazioni con la Russia, è, quindi consigliabile operare un’attenta due diligence sui prodotti commerciati per evitare di incorrere nell’ambito di applicazione delle sanzioni.

 

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