14 Aprile 2021

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

ROSSANA MININNO

Immagine dell'articolo: <span>Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari</span>

Abstract

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è una misura cautelare direttamente utilizzabile dal creditore in tutti gli Stati membri, che consente al medesimo di procedere al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari ubicati in Stati membri diversi al fine di evitarne il prelievo o il trasferimento da parte del debitore.

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La normativa eurounitaria

Il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (in seguito “Regolamento”) ha istituito una procedura uniforme a livello eurounitario finalizzata a facilitare, nell’ambito dell’Unione europea, il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Lo strumento giuridico introdotto consiste in una misura cautelare direttamente utilizzabile dal creditore in tutti gli Stati membri, che consente al medesimo di ottenere, in via giudiziaria, un’ordinanza con cui procedere - nei casi caratterizzati da transnazionalità - al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari ubicati in Stati membri diversi al fine di evitarne il prelievo o il trasferimento da parte del debitore (in seguito “Ordinanza di sequestro conservativo” oppure “Ordinanza”).

Il Regolamento considera transnazionale il caso in cui il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro è detenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha sede l’Autorità giudiziaria competente all’emissione dell’Ordinanza oppure dallo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

La neo-istituita misura cautelare è facoltativa e, come tale, si aggiunge a quelle previste dalle legislazioni nazionali, delle quali il creditore rimane libero di avvalersi.

La procedura è attivabile anche in via anticipata nell’ipotesi in cui il creditore intenda tutelarsi rispetto all’esecuzione di una successiva decisione di merito: in tal caso la procedura è esperibile sia in epoca antecedente all’avvio del procedimento di merito che nel corso del medesimo.

La procedura è, altresì, attivabile nell’ipotesi in cui il creditore già vanti una pretesa creditoria.

A tale riguardo il Regolamento distingue tre diversi titoli idonei a legittimare la richiesta di emissione dell’Ordinanza: la decisione giudiziaria, intendendosi tale «qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere»; la transazione giudiziaria, intendendosi tale «la transazione approvata dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro o conclusa dinanzi all’autorità giudiziaria di uno Stato membro nel corso di un procedimento»; l’atto pubblico, intendendosi tale «un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata» (articolo 4).

Trattandosi di una misura cautelare, il creditore è tenuto a fornire la prova del periculum in mora ovvero a dimostrare che vi è la «urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo» in quanto «sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito […] sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile» (articolo 7).

Nell’ipotesi in cui il creditore, intendendo tutelarsi rispetto all’esecuzione di una successiva decisione di merito, attivi la procedura in via anticipata, è, altresì, tenuto a provare il fumus boni iuris ovvero a dimostrare che «la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito» (articolo 7).

L’Ordinanza è emessa inaudita altera parte.

Nell’ipotesi in cui la procedura sia stata attivata in via anticipata l’Ordinanza è emessa entro il decimo giorno lavorativo successivo al deposito della domanda; invece, nell’ipotesi in cui il creditore già disponga di un titolo l’Ordinanza è emessa entro il quinto giorno lavorativo successivo al deposito della domanda (cfr. articolo 18).

L’Ordinanza emessa in uno Stato membro è riconosciuta ex lege negli altri Stati membri senza che sia necessaria una speciale procedura di riconoscimento ed è, altresì, esecutiva negli Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Il debitore ha il diritto di impugnare l’Ordinanza per i motivi enumerati all’articolo 33 del Regolamento dinanzi all’Autorità che ha emesso il provvedimento.

Il debitore ha, altresì, il diritto di opporsi all’esecuzione dell’Ordinanza dinanzi al Tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

La domanda di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento «può essere presentata in qualsiasi momento» (articolo 36).

I moduli relativi alla procedura per l’emissione dell’Ordinanza sono stati predisposti dal normatore eurounitario con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 e sono consultabili al seguente indirizzo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1823&from=CS

 

La normativa nazionale

Con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 il legislatore nazionale ha proceduto all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento e stabilito che alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione e ai procedimenti sommari.

L’Ordinanza si esegue secondo le norme stabilite per l’esecuzione mobiliare.

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