20 Agosto 2019

Quando i soci litigano: come risolvere le situazioni di stallo decisionale (deadlock) nelle società

VALERIO PANDOLFINI

Immagine dell'articolo: <span>Quando i soci litigano: come risolvere le situazioni di stallo decisionale (deadlock) nelle società</span>

Abstract

Nelle società caratterizzate da un sostanziale bilanciamento dei voti in capo ai soci, si verificano frequentemente situazioni di stallo decisionale (deadlock), che possono causare il blocco generale delle attività fino allo scioglimento della società. E’ possibile prevedere alcuni meccanismi che mirano alla risoluzione di tali situazioni di impasse. Analizziamo tali meccanismi, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

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Lo stallo decisionale nelle società: cos'è, da dove nasce e quali conseguenze può avere

Nelle società – siano esse di persone o di capitali – le situazioni di stallo decisionale (deadlock) sono piuttosto frequenti. Come è noto, tali situazioni si verificano quando i soci non raggiungono le maggioranze necessarie per assumere determinate decisioni a causa del dissenso di uno o più soci o del loro disinteresse nei confronti dell’attività d’impresa. 

Ciò accade frequentemente nelle società caratterizzate dalla partecipazione di soci paritetici, o quando vi sia una ripartizione di azioni o quote all’interno della società che possono portare al bilanciamento di voti (ad esempio un socio al 50% e due soci al 25%, quattro soci al 25%, etc.) o quando i soci di minoranza riescano, in virtù del loro particolare peso all’interno della società, ad imporre maggioranze qualificate per determinate decisioni, condizionando con il proprio consenso l’adozione di determinate delibere. 

Gli strumenti attraverso i quali un socio può manifestare il proprio dissenso o disinteresse, mettendo in difficoltà gli altri soci ed ostacolando l’operatività della società, sono molteplici: ad esempio, può rifiutare di approvare il bilancio; può rifiutarsi di deliberare un importante investimento della società; può rifiutarsi di approvare un aumento di capitale, etc. Frequenti sono poi i casi di comportamenti ostruzionistici, come la richiesta di pagamento di supposti utili non percepiti, diffide, denunce, etc.

Le situazioni di stallo societario sono potenzialmente pericolose. Possono sorgere problemi pratici che intralciano operativamente l’impresa. Nei casi più gravi, in assenza di rimedi, si può giungere alla paralisi generale delle attività, con conseguente scioglimento della società e perdita del valore degli asset e/o del valore delle quote di partecipazione.

Purtroppo, raramente i soci prevedono l’accadere di simili situazioni in sede di costituzione della società e conseguentemente spesso non prevedono accorgimenti idonei a risolverle.

E’ invece molto utile risolvere le situazioni di deadlock attraverso specifiche ed idonee previsioni pattizie ex ante – cioè inserite al momento della costituzione della società, nello statuto e/o nei patti parasociali – volte alla risoluzione dell’eventuale contrasto, e preservare la funzionalità e la continuità dell’impresa.

Clausole anti-stallo, casting votes, intervento di un terzo

Anzitutto si possono prevedere clausole anti-stallo, che prevedono la reiterazione dei tentativi di giungere ad una soluzione concordata  e, in caso di fallimento di tali tentativi, una escalation del livello decisionale (ad esempio, si può prevedere che in caso di mancato accordo degli amministratori la decisione venga rimessa all’assemblea dei soci).

E’ possibile poi introdurre la prevalenza della volontà di una delle parti (casting vote); in tal caso si attribuisce al voto di un socio la prevalenza su quello degli altri soci, nelle delibere attinenti determinate materie.

Un’altra possibilità consiste nel prevedere l’intervento di un terzo indipendente. Il terzo può essere intestatario in via fiduciaria di azioni o quote, con relativo mandato a votare, in caso di stallo, nell’interesse esclusivo della società, in modo da risultare decisivo nell’ambito dei voti contrapposti dei soci. Oppure è possibile che il terzo intervenga quale arbitratore, ai sensi dall’art. 37 D.lgs. n. 5/2003.

Le put&call options

Più efficaci ad evitare o risolvere situazioni di deadlock sono i meccanismi che prevedono il trasferimento dall’uno all’altro socio (o gruppi di soci) della partecipazione societaria (buy-sell provisions). In tal modo, il socio dissidente o disinteressato (che dà luogo alla situazione di impasse societario) viene messo nella condizione di abbandonare la compagine sociale o, qualora lo dovesse ritenere maggiormente conveniente, procedere a propria volta all’acquisto della partecipazione dell’altro socio.

La clausola più frequentemente utilizzata è quella che prevede opzioni di put and call reciproche. L’opzione put (opzione di vendita) obbliga un socio a vendere una determinata quantità delle proprie partecipazioni sociali a un prezzo determinato o determinabile secondo formule matematiche volte a determinarne il fair value, eventualmente con l’intervento di un terzo arbitratore; l’opzione call (opzione di acquisto) concede a un socio la facoltà di acquistare le partecipazioni sociali altrui, sempre a un prezzo fissato o determinabile.

La Russian roulette clause

Una variante dell’opzione put&call, che sempre più frequentemente viene prevista all’interno dei patti parasociali, è la clausola della c.d. roulette russa (Russian roulette clause). Per effetto della clausola della roulette russa, in caso di deadlock un socio assume irrevocabilmente l’obbligazione alternativa di vendere o di acquistare la partecipazione dell’altro socio. Ciascun socio può formulare un’offerta di acquisto, ad un dato prezzo, della partecipazione dell’altro socio, mentre quest’ultimo, se non intende cedere la propria partecipazione, è obbligato ad acquisire quella del socio che ha operato la determinazione del valore.

La legittimità della clausola della roulette russa  è stata recentemente analizzata dal Tribunale di Roma, con  sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017. Nel caso di specie, in un patto parasociale tra due soci titolari di una partecipazione sociale paritetica in una S.p.A., era stata previsto che nelle ipotesi di stallo uno dei due soci avrebbe potuto rivolgere un'offerta di acquisto all'altro socio, comunicando il valore che si attribuiva alle sue partecipazioni, e il socio oblato aveva l'alternativa tra accettare l'offerta e vendere al prezzo determinato dal socio offerente, o acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo.

Verificatasi la situazione di stallo, uno dei soci si era rivolto al Tribunale chiedendo venisse accertata la nullità della clausola sotto vari profili. I giudici capitolini hanno qualificato la Russian roulette clause come un negozio legislativamente atipico, lecito e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, 2° comma c.c In particolare, il Tribunale ha ritenuto che tale clausola è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, in quanto ha la funzione di risolvere le situazioni di stallo decisionale attraverso una riallocazione delle partecipazioni, evitando i costi e i tempi della liquidazione. La Russian roulette clause assicura altresì l'equilibrio negoziale a prescindere dal criterio utilizzato nella determinazione del corrispettivo, in quanto il socio che offre di acquistare ad un prezzo, da lui stabilito, le altrui partecipazioni può in ogni caso essere chiamato a vendere le proprie alle medesime condizioni.  

 

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