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Il nuovo pacchetto sanzionatorio previsto dal reg. UE 576/2022
Le nuove disposizioni e restrizioni varate dall’Unione Europea con il reg. UE 576/2022 colpiscono gli introiti della Federazione Russa derivanti dal commercio internazionale attraverso la limitazione dell’importazione di prodotti chiave quali i combustili fossili (elencati nell’all. XXII del regolamento in esame) ed altri beni caratteristici dell’export internazionale russo (indicati nell’all. XXI). Vengono quindi vietate le esportazioni di prodotti di primaria importanza quali i carboni fossili, il gas di carbon fossile, la torba, le ligniti e gli oli provenienti dalla distillazione dei catrami del carbone. Altresì vengono colpiti altri beni caratteristici del mercato russo quali crostacei, caviale, pneumatici, prodotti di legno, calcestruzzo, argento nonché numerose tipologie di concimi. È prevista, comunque, un’importante delega con riguardo a tutte le operazioni che verranno effettuate in forza di contratti stipulati prima dell’8 aprile entro il 10 agosto 2022.
Il blocco alle esportazioni delle merci strategiche e le limitazioni al settore logistico
Oltre al colpire la bilancia commerciale della Russia, uno scopo del regolamento in analisi è anche quello di limitare l’accesso russo ai materiali utili all’impegno bellico. Vengono quindi bloccate le esportazioni di carboturbi e additivi per carburanti (elencati nell'allegato XX del reg. UE 576/2022) tra i quali citiamo, ad esempio, diversi additivi biocidi per oli lubrificanti e oli minerali e inibitori di corrosione, nonché tutta una serie di prodotti che possono contribuire alla crescita industriale della Russia quali ossidi, nitriti, vernici, piastrelle, tegole, vetri, nonché macchine e tessuti di cotone e lana (all. XVII reg. UE 576/2022). Pesanti restrizioni vengono anche poste con riguardo all’accesso ai porti UE da parte delle navi battenti bandiera russa prima dell’8 aprile 2022. Queste disposizioni, unitamente all’attuale blocco aereo già in atto, incidono profondamente nel settore logistico della Russia limitandone fortemente l’accesso ai territori dell’Unione Europea. Tale previsione viene comunque mediata da un’importante deroga dato che esiste la possibilità, per le autorità nazionali, di concedere l’accesso ai porti alle navi russe che risultano essere necessarie per l’importazione delle materie prime indicate nell’all. XX del reg. UE 576/2022 tra cui, ad esempio, gas naturale, petrolio, nichel e palladio.
L’ampliamento dei prodotti già colpiti dalle sanzioni
Oltre alle nuove misure già discusse, il “quinto pacchetto” sanzionatorio mira anche ad ampliare il ventaglio di restrizioni già in atto. Vengono, quindi, applicate nuove specifiche limitazioni per i beni “quasi dual use” elencati nell’all. I del regolamento UE 576/2022, ossia i prodotti utilizzabili per possibili usi strategici e di difesa, comprensivi di beni quali, tra l’altro, microscopi, apparecchiature per la produzione del petrolio nonché macchine per la raccolta di minerali e metalli nei fondali marini. Vengono aggiornate anche le restrizioni per i prodotti siderurgici nonché per i beni utili alla raffinazione del petrolio; camere fredde per il trattamento di GNL, pompe criogeniche, unità di cracking termico e di produzione dello zolfo. Vengono, infine, bloccate anche le esportazioni di tecnologie ottiche, quali cannocchiali e binocoli, che non potranno essere più vendute alla Russia nel caso in cui il singolo articolo valga più di 300,00 €. I divieti sino a qui elencati non riguardano soltanto le solo operazioni di esportazione dal territorio UE verso la Russia: anche la semplice vendita dei prodotti sanzionati che si trovino già nei territori in esame, effettuata nei confronti di soggetti russi, rappresenta infatti una violazione del blocco commerciale UE. Da tale considerazione ne deriva che anche le eventuali triangolazioni in Paesi non allineati alle sanzioni europee, come ad esempio la Cina o la Serbia, sono considerate alla stregua di dirette importazioni o esportazioni da e per la Federazione Russa.