13 Giugno 2021

Le raccomandazioni del Parlamento Europeo sull’illecita diffusione di trasmissioni sportive online

ALESSANDRO LA ROSA

Immagine dell'articolo: <span>Le raccomandazioni del Parlamento Europeo sull’illecita diffusione di trasmissioni sportive online</span>

Abstract

Come ormai noto, l’evoluzione dell’ambiente digitale ha determinato la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli di impresa online attraverso i quali è divenuto possibile l’accesso a contenuti illegali in rete. Si fa qui riferimento alla pirateria digitale, la quale – tra i vari settori – ha colpito anche quello degli eventi sportivi, rendendo così sempre più necessario l’adeguamento del quadro giuridico europeo ed una conseguente armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri.

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Il settore dello sport e l’impatto delle nuove tecnologie

È di recente emanazione – ed in particolare del 23.4.2021 – la relazione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0139_IT.pdf), la quale trova la sua ratio nella consapevolezza dei cambiamenti apportati dall’incessante sviluppo delle nuove tecnologie anche in questo settore. Ed infatti, l’ambiente online ha facilitato le modalità di accesso alle trasmissioni di eventi sportivi, creando nuove modalità per la generazione di introiti derivanti dalla nascita di nuovi modelli di impresa in rete e divenendo così sempre più facile l’illecita diffusione di trasmissioni sportive online.

Bisogna sottolineare come la pirateria informatica arrechi un grave danno non solo all’organizzazione e sostenibilità degli eventi sportivi ed alla stabilità finanziaria di questo settore, ma anche agli utenti finali. Infatti, questi ultimi potrebbero subire un pregiudizio dall’esposizione a contenuti illeciti, in quanto rischierebbero di essere esposti al furto di dati personali, ai malware o comunque ad altre forme di danno connesse all’ambiente online.

Alla luce di tale contesto, il Parlamento Europeo ha evidenziato la necessità di una reazione immediata che ponga fine alla illecita trasmissione online degli eventi sportivi, in particolare tramite la previsione di meccanismi celeri ed efficaci per la rimozione dei contenuti in violazione.

 

L’attuale quadro normativo

La legislazione europea dispone ad oggi di un quadro normativo generale che prevede misure esecutive di cui possono avvalersi gli aventi diritto.

Si fa ad esempio riferimento alla direttiva 2000/31/CE (direttiva e-commerce), la quale prevede che i fornitori di servizi debbano agire immediatamente per rimuovere le informazioni illegali memorizzate o disabilitarne l’accesso non appena ricevono notizia del carattere illecito delle stesse, secondo il meccanismo del “notice and take down”. Oppure, la direttiva 2001/29/CE (direttiva InfoSoc) consente ai titolari dei diritti di ottenere delle ingiunzioni nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da soggetti terzi per violare i diritti d’autore o diritti connessi, tramite il ricorso all’autorità giudiziaria.

Ad oggi, però, manca una normativa europea che abbia ad oggetto la tutela degli eventi sportivi. Ciò ha causato – e causa tutt’oggi – una carenza di armonizzazione tra gli Stati Membri, generando conseguentemente incertezza giuridica e la frammentazione del quadro normativo europeo.

 

Gli eventi sportivi in diretta e la necessità di interventi tempestivi

Come evidenziato dal Parlamento Europeo, a subire i devastanti effetti della pirateria informatica sono principalmente le trasmissioni sportive in diretta, in quanto in questi casi il valore dei contenuti è principalmente limitato alla durata della manifestazione sportiva. Ed infatti, realizzandosi il danno principale in concomitanza con la trasmissione dell’evento, il lasso di tempo utile per agire contro la pirateria coincide essenzialmente con la durata dell’evento stesso. Pertanto, è evidente la necessità di una rimozione dei contenuti illeciti che sia quanto più celere possibile.

In particolare, sul punto il Parlamento Europeo ritiene che la rimozione delle trasmissioni sportive illecite in diretta (o comunque la disattivazione dell’accesso alle stesse) debba avvenire in maniera immediata o, al più, avvenire entro 30 minuti dalla ricezione della segnalazione da parte dei titolari dei diritti o da un segnalatore attendibile certificato, tramite ad esempio l’utilizzo di ingiunzioni di blocco “in tempo reale”.

A tali fini, vengono proposte nella relazione in oggetto una serie di integrazioni all’esistente quadro normativo europeo, consistenti – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – nel:

  • chiarire il concetto espresso dalla locuzione “agisca immediatamente” di cui all’articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico in relazione a un intermediario online, affinché “immediatamente” sia considerato nel senso letterale o quanto prima possibile e in ogni caso entro 30 minuti dalla notifica da parte dei titolari dei diritti o di un segnalatore attendibile certificato;
  • introdurre la possibilità per l’autorità amministrativa o giudiziaria competente di emanare ingiunzioni che impongono la disabilitazione in tempo reale dell'accesso ai contenuti illegali online relativi a eventi sportivi in diretta;
  • consentire l'utilizzo di ingiunzioni di blocco applicate per tutta la durata della trasmissione in diretta di un evento sportivo ma limitate ad essa, al fine di bloccare il sito web che effettua la violazione solo per la durata dell'evento;
  • consentire il ricorso a ingiunzioni che dovrebbero portare al blocco dell'accesso non solo al sito web che effettua la violazione ma a qualsiasi altro sito web che effettua la medesima violazione, indipendentemente dal nome di dominio o dall'indirizzo IP utilizzato, e senza che sia necessario emanare una nuova ingiunzione.

 

Conclusioni

In conclusione, secondo il Parlamento Europeo la soluzione per una più efficace tutela dei diritti connessi agli eventi sportivi non vada cercata nella creazione di un nuovo diritto autorale per gli organizzatori di eventi sportivi bensì nell’implementazione e nel miglioramento dei sistemi di tutela giudiziale già esistenti.

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