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Il rating di legalità è stato introdotto dall’art. 5ter del D.L. 1/2012, modificato dal D.L. 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012: si tratta di un indicatore, attribuito su specifica richiesta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, atto a “certificare” il rispetto da parte delle imprese di elevati standard di legalità. È utile per la concessione di finanziamenti pubblici e l’accesso al credito (si veda Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n. 57) nonché ai fini della partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Requisiti e modalità di attribuzione
Si tratta di un beneficio riservato alle imprese:
- operanti nel territorio nazionale;
- che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;
- che siano iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- che siano in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento Attuativo di cui alla Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165.
Il rating di legalità si misura in “stellette”: il mero rispetto dei requisiti generali di cui all’art. 2 del Regolamento consente l’attribuzione del rating base, pari ad una stelletta, mentre l’art. 3 del medesimo Regolamento disciplina una serie di circostanze che consentono il conseguimento di ulteriori “stellette” fino ad un massimo complessivo di tre.
Più nello specifico, il punteggio base è attribuito alle imprese che, in estrema sintesi, dimostrino di non essere destinatarie di condanne penali, misure di prevenzione personali e patrimoniali, sanzioni antitrust ed ANAC e di utilizzare metodi di pagamento tracciabili nelle transazioni commerciali, nonché l’assenza di controllo da parte di Stati esteri che non consentano l’identificazione dei soggetti titolari delle quote.
Successivamente, tale punteggio base è incrementato al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
e) iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
f) adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o previsione, nei contratti con i propri clienti, di clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione;
h) esercizio di azione penale in relazione a taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori.
Ciascuna di queste circostanze comporta l’attribuzione di un segno “+” e ogni tre segni “+” viene assegnata una “stelletta” aggiuntiva.
La richiesta va effettuata esclusivamente sulla specifica piattaforma web gestita dall’AGCM ed il rating attribuito ha due anni di validità ed è rinnovabile su richiesta.
Rating di legalità ed appalti pubblici
Il rating di legalità si interseca con la disciplina dei contratti pubblici sotto due profili:
- il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro: la corretta gestione di commesse pubbliche, dunque, incide sul rating di legalità attribuito, tant’è che l’AVCP è tenuta a collaborare con l’AGCM a tal fine;
- il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa – non ancora operativo in mancanza delle Linee Guida Anac - di cui all'articolo 83, co. 10, del d.lgs. 50/2016 e può costituire elemento di valutazione per l’attribuzione di punteggi in sede di valutazione dell’offerta: il conseguimento del rating, quindi, può costituire un vantaggio concorrenziale al momento della presentazione di offerta in una gara pubblica.