09 Maggio 2022

Requisiti e adempimenti formali e sostanziali nella gestione delle terre e rocce da scavo: un’importanza cruciale

ENZO PELOSI

Immagine dell'articolo: <span>Requisiti e adempimenti formali e sostanziali nella gestione delle terre e rocce da scavo: un’importanza cruciale</span>

Abstract

La gestione delle terre e rocce da scavo è, ad oggi, regolamentata dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Nello specifico, il presente regolamento disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184-bis del d.lgs.152/2006,, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Ne parliamo in questo articolo.
 

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Nel decreto n. 120 viene stabilito che, se le terre e rocce da scavo rispettano i requisiti di cui all’art. 4 del citato D.P.R. (“Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”), le stesse potranno essere qualificate come “sottoprodotti” e non come “rifiuti”, prevedendosi differenti formalità, a seconda che si tratti di terre da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni (in questa fattispecie è prevista la predisposizione e la trasmissione di un piano di utilizzo), oppure da cantieri di piccole dimensioni o da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (in questi casi è prevista una dichiarazione di utilizzo).
In tutte le casistiche sopra enunciate, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo (di cui all'articolo 21) è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

“Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la eccezionale possibilità di non considerare (e di non gestire) come rifiuti tali materiali è sottoposta a stringenti requisiti. Si è dunque affermato che l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo nella parte in cui sottopone tali materiali al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria” (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. III, sent. 08.02.2021, n. 4781).

Il mancato rispetto o la decadenza delle condizioni - stabilite dal D.P.R. n. 120/2017 - per la gestione delle terre da scavo come “sottoprodotti”, comporta la riconducibilità di tali materiali alla normativa in materia di “rifiuti”; pertanto, le terre da scavo acquistano la qualifica di rifiuti, oppure non acquisiscono neppure la qualifica di “sottoprodotto” o cessano tale qualifica, con i conseguenti effetti previsti in termini sanzionatori, nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti sostanziali o formali per esse previsti.

Tra le varie casistiche, si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un utilizzo delle terre da scavo non conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21; il mancato soddisfacimento dei requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal citato regolamento; una gestione del deposito intermedio in maniera difforme dalle disposizioni stabilite dal regolamento e/o rispetto alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21; un trasporto delle terre da scavo qualificate sottoprodotti, fuori dal sito di produzione, in assenza di accompagnamento della documentazione indicata nell’allegato 7; la mancata trasmissione del modulo recante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (al riguardo, il legislatore ha espressamente sancito che “l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21 comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto”); discrepanze tra il quantitativo indicato nella dichiarazione di utilizzo o nel piano di utilizzo e quello poi riportato nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Nello specifico, in merito ai requisiti di natura formale con espresso riferimento alle terre da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA od AIA,  la cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come “sottoprodotti” si registrerà in caso di mancata trasmissione del piano di utilizzo o di intempestiva presentazione; in caso di avvio della gestione delle terre e rocce da scavo, pur nel rispetto del piano di utilizzo, senza che siano decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano; laddove l’inizio dei lavori non avvenga entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo (il decreto precisa che, allo scadere di tali termini, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); il decreto precisa, altresì, che, in caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso di mancato aggiornamento e/o mancata trasmissione agli enti, da parte del proponente od esecutore, del piano di utilizzo; in caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, precedentemente indicati nel piano di utilizzo.

Mentre, in merito ai requisiti di ordine formale con espresso riferimento alle terre da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA od AIA, la cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come “sottoprodotti” si riscontrerà nel caso di omessa trasmissione, da doversi rendere almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6, al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (art. 21, Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni); nelle circostanze in cui il termine di utilizzo superi un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore; in caso di inosservanza dei tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (salvo proroga); in caso di mancato aggiornamento e/o mancata trasmissione agli enti, da parte del produttore, della dichiarazione di utilizzo, anche in caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, precedentemente indicati nella succitata dichiarazione.

Ci si interroga, sul punto, nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni e delle condizioni attinenti alla gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti, da quando decorra l’applicazione della normativa in materia di rifiuti. Al riguardo, si possono individuare due diverse situazioni:

Un primo scenario in tal senso prospettabile è quello in cui siano preliminarmente già i risultati analitici sui materiali da scavo ad imporre di considerare le terre e rocce come “rifiuti” (ad esempio in ragione del riscontrato superamento delle soglie di contaminazione); in tale circostanza sarà necessario applicare incondizionatamente le norme (di cui alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006) in materia di “rifiuti” e le terre e rocce non potranno mai acquisire la qualifica di sottoprodotti.

Un secondo scenario prospettabile concerne la circostanza in cui le terre e rocce acquisiscano successivamente la qualifica di rifiuto a seguito del mancato rispetto delle norme regolamentari, pur non assistendosi, necessariamente, ad una modifica della composizione o della natura dei materiali, ad esempio, nel caso in cui il materiale scavato rimanga depositato per un tempo superiore rispetto a quello preventivato e/o prescritto oppure quando il piano di utilizzo arrivi a scadenza senza essere rinnovato, oppure, ad esempio, qualora non siano state comunicate alle autorità territorialmente competenti le modifiche dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di utilizzo resa agli enti preposti (ad esempio, anche semplicemente la variazione di un sito di deposito intermedio o del sito di utilizzo); inoltre, ad esempio, nel caso di mancata conferma (alle autorità territorialmente competenti) che i materiali da scavo siano stati completamente utilizzati secondo le previsioni in precedenza comunicate, ed in tutti gli altri casi riportati nelle esemplificazioni sopra riportate.

Si ritiene opportuno sottolineare, con riguardo ai riflessi della disciplina delle terre e rocce da scavo sul piano sanzionatorio (in questo contributo solamente accennata), che la configurabilità degli illeciti amministrativi e penali previsti dalla parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (con applicazione, sovente, del procedimento estintivo previsto dagli artt. 318 bis e ss. D.Lgs 152/2006, introdotto dalla L. 68/2015, per violazione all’art. 256 comma 1 lett. a) del medesimo D.Lgs.) dipenda dalla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia (sovente, nelle ipotesi in cui non sia stato adempiuto ed osservato un adempimento, formale o sostanziale, previsto dal regolamento 120/2017), trattandosi spesso di violazioni meramente formali in quanto generate da un incompleto rispetto delle norme.

La casistica, come si è sopra riportato, è ricca di esempi concreti.

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