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La Legge Delega 206/2021
La L. 206/2021, “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.”, pubblicata 9 dicembre 2021 ed in vigore dallo scorso 24 dicembre 2021 ha quale obiettivo la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Unitamente alla revisione del processo civile, la Legge riforma integralmente la giurisdizione dei diritti delle relazioni famigliari, delle persone e dei minori e le norme di procedura del rito familiare, istituendo il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e unificando i tanti riti oggi esistenti in unico rito, come gli avvocati familiaristi chiedevano da tempo per poter superare l’incongruenza e la discriminazione data dalla disparità di procedure e, quindi, di diritti.
Gli interventi previsti saranno adottati in tre diversi momenti temporali:
- 22 giugno 2022 entrata in vigore delle norme immediatamente precettive (non nei processi pendenti ma in quelli di nuova introduzione) senza necessità di ulteriori interventi normativi;
- 24 dicembre 2022 entrata in vigore delle riforme per le quali è previsto incarico al Governo;
- 24 dicembre 2024 ’istituzione del Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie.
Di seguito, in pillole, le principali innovazioni ed i correlati tempi di attuazione.
Le norme immediatamente precettive
- Art. 1, comma 35, L. 206/2021: La procedura di negoziazione assistita in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Il comma 35 dell’art. 1 L. 206/2021 rende possibile, con immediata applicazione, l’utilizzo della procedura di negoziazione assistita anche per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Sino a questo momento l’utilizzo di tale procedura è stato di appannaggio esclusivo dei coniugi per giungere a una pronuncia di separazione, divorzio o correlate modifiche.
Il comma 4 della L. 206/2021, in materia di giustizia complementare, prevede una serie di incentivi – anche fiscali – volti ad implementare l’utilizzo della negoziazione assistita in materia familiare. A titolo esemplificativo, la possibilità in sede di negoziazione assistita di effettuare trasferimenti immobiliari o di prevedere un assegno di mantenimento c.d. una tantum.
- Art. 1, comma 27, L. 206/2021: La procedura di allontanamento del minore ex art. 403 c.c.:
Di immediata applicazione è il nuovo testo dell’art. 403 del Codice Civile in materia di allontanamento del minore che prevede l’introduzione di un articolato controllo giurisdizionale su tale procedura, tempi d’azione adeguati e stringenti e l’ascolto delle parti e del minore. Sono previsti termini, a pena di nullità, entro i quali il Pubblico ministero prima e il Tribunale per i minorenni poi, devono fissare udienza (prima non prevista), ascoltare i soggetti interessati e convalidare, modificare o revocare l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine disposto dalla “pubblica autorità” (organi di P.S., autorità amministrativa).
- Art. 1, commi 3 e 30, L. 206/2021: Il curatore speciale del minore ex artt. 78 e 80 c.p.c.
La L. 206/2021, con modifiche immediate, ha inteso dare ordine e tipizzare le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore prevedendo casi in cui tale figura debba essere nominata a pena di nullità degli atti del procedimento. Ciò è previsto, nell’ottica di rendere il minore parte processuale con rappresentanza ad hoc, quando:
- il P.M. abbia chiesto la decadenza di entrambi i genitori o un genitore abbia chiesto la decadenza dell’altro;
- sia in atto un procedimento di adozione o affidamento di minore;
- sia ravvisato pregiudizio per il minore tale da non garantirgli la rappresentanza da parte da entrambi i genitori
- il minore che abbia compiuto gli anni quattordici ne faccia richiesta.
Tali previsioni obbligatorie fanno salva la facoltà di nomina in tutti gli altri casi, ed in particolare laddove sussista inadeguatezza temporanea dei genitori a rappresentare il minore.
Oltre a normare con precisione le casistiche di cui sopra, la L. 206/2021 prevede che il curatore speciale del minore abbia poteri di natura sostanziale e disciplina espressamente il procedimento di nomina e revoca di tale figura.
- Art. 1, comma 28, l. 206/2021: La vis attractiva del tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c.
Con la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c. vengono introdotti nuovi criteri di riparto della competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni. Il TO è competente anche per i provvedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della capacità genitoriale nel caso in cui sia già investito o venga successivamente investito di un procedimento di separazione, divorzio o di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, estendendo la propria vis attractiva – ora operante nelle sole ipotesi di prevenzione del procedimento promosso davanti al Tribunale per i Minorenni - anche al caso in cui il procedimento innanzi di lui sia stato introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi il TM. Il Tribunale per i Minorenni è competente anche per i procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. (risoluzione delle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale) qualora sia pendente o sia instaurato successivamente un giudizio de potestate.
- Le qualifiche del CTU
La Legge specifica che per l’iscrizione all’albo dei CTU occorra una speciale competenza tecnica che sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Entro un anno
Entro un anno dall’approvazione della Legge è prevista la riscrittura del rito applicabile a tutti i procedimenti “relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie”, attualmente di competenza del Tribunale ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i minorenni. Rimarranno esclusi i procedimenti di adottabilità e quelli relativi all’immigrazione, di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale.
Si è scelto di inserire il nuovo e unico rito in un titolo ad hoc che andrà inserito nel libro II del codice di procedura civile, dedicato ai processi di cognizione.
Il nuovo rito si applicherà, tra l’altro, alle azioni di status (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e correlate modifiche; amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione ed ai procedimenti de potestate.
Entro due anni
Il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie
Tale unico organo giurisdizionale – che avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado – consentirà di porre fine all’annoso dibattito in tema di ripartizione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni che affligge da anni il nostro sistema. Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del TO, del TM e del Giudice Tutelare.
L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale alla quale verranno assegnate solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza. Si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi sia provvisori con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.
Conclusione
Un grande sforzo è stato fatto per fornire una miglior tutela dei diritti nel contesto del diritto di famiglia che da tanti anni necessitava di una rivisitazione.
Uno sforzo la cui efficacia potrà essere verificata solo nel 2025 quando tutta la riforma sarà in vigore e potrà offrire agli operatori del diritto la cartina di tornasole rispetto alla proclamata volontà di modificare e migliorare radicalmente il sistema.