26 Marzo 2020

La riforma dei reati tributari

SARA DI BENEDETTO

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Abstract

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 c.d. Decreto Fiscale 2020, il quale dispone, all’art. 39, “Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”.

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Cosa è cambiato?

La modifica normativa è intervenuta sul D.lgs. n. 74/2000, inerente i reati tributari, e sul D.lgs. n. 231/2001, disciplinante la responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche e delle Associazioni, con l’obiettivo di rafforzare la risposta penale alle condotte illecite in materia fiscale.

 

Cosa si rischia?

  1. Sono state alzate le pene previste per le principali fattispecie di reati tributari, come nel caso di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” la cui pena edittale, che prevedeva la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni di reclusione, è stata elevata prevedendo la reclusione da quattro ad otto anni; stessa sorte anche per il reato di “Dichiarazione infedele”, per il quale, ora, è prevista la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. Pene più severe anche per i reati di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” la cui cornice edittale, prima racchiusa tra 1 anno e 6 mesi e 6 anni, viene rideterminata nel minimo a 3 anni e nel massimo a 8; “Omessa dichiarazione” per la quale si registra un considerevole inasprimento della cornice edittale, non più ricompresa tra 1 anno e 6 mesi e 4 anni, ma tra i  2 ai 6 anni, “Occultamento o distruzione documenti contabili”, la cui pena detentiva può oggi arrivare fino a 7 anni di carcere.
  2. Sono state abbassate le soglie di punibilità per il reato di “Dichiarazione infedele”, con la conseguenza che il reato si configurerà qualora il valore dell’imposta evasa sia superiore ad euro 100.000,00, anziché euro 150.000,00, e l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore ad euro 2.000.000,00, anziché euro 3.000.000,00.
  3. In caso di condanna o di patteggiamento sulla pena per reati tributari c.d. “presupposto”, è ora consentita la c.d. confisca “allargata”, qualificata come una misura di sicurezza patrimoniale, tendente a prevenire la commissione di nuovi reati, mediante l’espropriazione, a favore dello Stato, di beni che restando nella disponibilità del reo, manterrebbero in vita l’attrattiva al reato. Tale misura era già applicabile ad altri reati - in primis quelli di criminalità organizzata e, dal 2018, anche gran parte dei delitti contro la pubblica amministrazione. La confisca “allargata” ora è estesa, alla presenza di determinati presupposti di legge, ai reati tributai e riguarda il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o persona giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
  4. È stata ampliata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche attraverso l’introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies all’interno del D.lgs. 231/2001.

Tale disposizione fa sì che, in relazione alla commissione di alcuni dei reati tributari finora esaminati, vengano applicate all’Ente stesso sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote.

 

Le ulteriori novità introdotte dalla c.d. Direttiva PIF

Il 23 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo di attuazione della c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.

La riforma inasprisce le sanzioni previste per diversi reati, tra i quali, reati tributari e reati contro la Pubblica Amministrazione, introduce nuove sanzioni penali, con pene fino a quattro anni di reclusione per determinati reati commessi a danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea. Ma a rispondere delle condotte illecite non saranno solo le persone fisiche. Infatti, il Decreto modifica anche il D.lgs. n. 231/2001 intervenendo sulla responsabilità amministrativa degli Enti quando i reati “presupposti” siano commessi a vantaggio, o nell’interesse, dell’Ente stesso il quale, se già dotato di un modello organizzativo di gestione e controllo, dovrà provvedere al suo aggiornamento al fine di prevenire la realizzazione delle fattispecie incriminatrici previste dalla modifica normativa esaminata.

 

 

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