09 Settembre 2019

Il sequestro preventivo come forma di contrasto alla pirateria online

PAOLO ERIK LIEDHOLM

Immagine dell'articolo: <span>Il sequestro preventivo come forma di contrasto alla pirateria online</span>

Abstract

La diffusione di materiale coperto da diritto d’autore è un reato, punito dalla L. n. 633/1941, la cui contestazione consente l’accesso a misure cautelari che consentono l’interruzione della condotta illecita: in particolare, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.. Il contributo si propone di esaminare possibilità e criticità dell’impiego, ancora agli stadi iniziali, di uno strumento giuridico ideato in epoche passate per diverse situazioni e realtà.

Sullo stesso argomento disponibile il video dell'Avv. Liedholm al link: https://www.4clegal.com/channel/pirateria-informatica-diritto-penale-sequestro-preventivo-siti

 

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Gli illeciti in materia di diffusione non autorizzata di opere dell’ingegno

L’avvento di Internet e la maggiore facilità di circolazione dei dati hanno comportato la necessità di ricorrere a strumenti giuridici idonei a contrastarne la diffusione illecita di opere dell’ingegno coperte da diritto d’autore; negli ultimi anni, le forme di diffusione illegale di materiale coperto da diritto d’autore sono infatti proliferate, grazie alle sempre maggiori possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica.

La disciplina penalistica di riferimento è interamente contenuta nella L. n. 633/1941, sottoposta a molteplici revisioni negli ultimi anni proprio per adeguarla alle nuove forme di diffusione illecita.

Le fattispecie principali, per quanto qui interessa, sono due:

  • l’art. 171 lett. abis punisce chi, senza averne diritto e a qualsiasi scopo, “mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”; reato, questo, punito con una sola multa, peraltro di importo alquanto modesto;
  • l’art. 171ter contempla varie condotte, tra cui quella di chi “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento” (lett. a).

Vale la pena osservare, con riferimento a quest’ultima ipotesi, come lo scopo di lucro, che si potrebbe prima facie non ravvisare nei siti che non richiedono il pagamento del servizio di download (illecito) delle opere, è in realtà, a ben vedere, quasi sempre presente; spesso, infatti, questi siti ottengono comunque ritorni economici (anche significativi) dalle pubblicità, sotto forma di pop-up e banner, presenti sulle proprie pagine.

 

Il sequestro preventivo dei siti internet che diffondono materiale coperto da diritto d’autore: possibilità e criticità

L’aspetto più interessante derivante dall’apertura di un procedimento penale per queste ipotesi di reato non è tanto la condanna del reo/dei rei (spesso impossibile/i da identificare), quanto, piuttosto, la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria l’emissione di misure cautelari; in particolare, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., come noto finalizzato proprio a impedire che la protrazione della condotta delittuosa aggravi le conseguenze del reato.

In merito alla possibilità di procedere al sequestro preventivo dei siti internet si sono pronunciate le Sezioni unite di Cassazione (SS.UU. pen., 29 gennaio 2015, n. 31022), che hanno ritenuto ammissibile “il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata”; dunque, a differenza delle ipotesi più “tradizionali”, il sequestro di un sito internet si traduce in un obbligo di impedire l’accesso alla pagina da parte degli utenti in capo a un terzo, l’internet service provider, (I.S.P.).

Negli ultimi anni sono stati quindi emessi provvedimenti di merito con i quali è stato disposto ex art. 321 c.p.p. l’“oscuramento” dei siti che diffondono illegalmente materiale coperto da diritto d’autore (v. ad es. G.i.p. Trib. Milano, 07 gennaio 2013, Giud. Ghinetti).

Dal punto di vista operativo, tuttavia, permangono delle difficoltà nel garantire efficacia a questi provvedimenti.

In primis, un decreto di sequestro che sia rivolto verso un sito specifico, identificato con il nome di dominio completo, rischia di rimanere solo sulla carta. Per fare un esempio: se il decreto di sequestro preventivo è emesso nei confronti di un solo sito, identificato con il nome di dominio attuale, il gestore di quel sito potrà aggirare il divieto con una semplice modifica del nome di dominio, costringendo così a richiedere un ulteriore sequestro (e così via).

A questa problematica si pone normalmente rimedio mediante l’emissione di decreti di sequestro che prescindono dal nome attuale di dominio e adottano una formulazione aperta, ad es. estendendo il sequestro “a tutti gli alias e i nomi di dominio, presenti e futuri”.

Un’ulteriore difficoltà pratica è data dalla tendenziale indisponibilità degli I.S.P. – coloro cui, come detto, spetta l’oscuramento del/i sito/i – ad implementare forme così estese di controllo, ritenendo una simile incombenza non compatibile con l’attuale assetto normativo e, in particolare, con l’art. 17 d.lgs. 70/2003, che esclude un obbligo di sorveglianza generale in capo al prestatore di servizi internet.

Anche qui, una possibile soluzione passa da un’accorta formulazione del provvedimento: in un caso recente, ad esempio, si è espressamente previsto, ad esempio, che fosse la stessa persona offesa (ossia il titolare del diritto d’autore) a indicare volta per volta agli I.S.P. i nuovi siti suscettibili di oscuramento, generati a seguito della chiusura dei precedenti (G.i.p. Trib. Milano, 12 giugno 2017, giud. Sacco, inedita).

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