***
Ricordando che già nel Codice Civile l’art. 2087 impone all’imprenditore di tutelare non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore, sono innumerevoli nel Decreto 81/08 i riferimenti alla Persona del lavoratore e i segni di attenzione alla dimensione Sociale, intesa anche – in ottica di Sostenibilità – come interesse per tutti gli Stakeholders.
Riguardano la Persona la definizione di Salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (art. 2 co.1 lettera o) o l’obbligo di valutare tutti i rischi tenendo conto delle differenze di genere, dell’età, della provenienza, o ancora della tipologia contrattuale (art. 28 co. 1); riguarda la dimensione Sociale (e Ambientale) la definizione di Prevenzione come complesso di misure per la eliminazione/riduzione dei rischi professionali “nel rispetto della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” (art. 2 co. 1 lettera n); riguarda gli Stakeholders (ad esempio i fornitori) l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle organizzazioni con le quali si hanno contatti (art. 26); e così via.
Sul piano più squisitamente organizzativo, guarda alla Persona l’obbligo di coinvolgere nella Valutazione del Rischio non soltanto il RSPP ma anche il Medico Competente (art. 25 co. 1 lettera a) nella prospettiva di tutela della “integrità psico-fisica” e contro i rischi di natura psico-sociale (tanto più emergenti in un contesto di innovazione e digitalizzazione).
La responsabilità sociale delle imprese
Ma il Decreto 81 contiene anche un richiamo esplicito alla “responsabilità sociale delle imprese”, definita come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” (art. 2 co. 1 lettera ff); e di nuovo il Medico Competente “collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale” (art. 25 co. 1).
E’ ben noto poi che l’art. 30 costituisce un esempio quasi unico di richiamo normativo ai Modelli di Organizzazione e Gestione ed ai Sistemi di Gestione (da leggere ora, in chiave evolutiva, come richiamo alla ISO 45001:2018).
In una organizzazione che si muove secondo questi parametri, la Formazione dei lavoratori (artt. 36-37 Decreto 81/08) non è un adempimento formale da espletare a cadenza fissa nei limiti minimi delle ore obbligatorie, ma un’azione che considera di quali lavoratori dispone quella organizzazione: i percorsi formativi servono quando si traccia la direzione in cui l’organizzazione decide di andare (innovazione dei processi e dei prodotti, digitalizzazione, riorganizzazione del lavoro) e non “dopo” perché si “deve”. La cura del luogo di lavoro come “ambiente di lavoro” e non come somma di macchine e di attrezzature a norma comporta la valutazione dell’intero contesto (luogo, persone, processi) con obiettivi che vanno oltre la mera integrità fisica, e che rendono automaticamente il posto di lavoro più attrattivo; la gestione delle differenze tra lavoratori in sede di valutazione dei rischi riduce gli effetti negativi di quelle differenze, ad esempio, governando l’invecchiamento della popolazione lavorativa tramite strumenti (mansioni, formazione, organizzazione) che consentano il trasferimento ai più giovani e la conservazione all’interno dell’azienda del sapere dei lavoratori più anziani. La scelta dei fornitori non considera la valutazione di idoneità tecnico-professionale un adempimento burocratico, ma un momento per valorizzare la supply chain, oltre che per tutelare l’organizzazione; e così via.
Ciò che contraddistingue un’organizzazione di questo tipo non è l’adozione di azioni extra-ordinarie; è la trasversalità dell’approccio alla Sicurezza e Salute. Produzione e Operations non sono l’unico settore da tenere sotto attenzione; HSE e RSPP e/o Compliance non sono le sole Funzioni che se ne occupano; il Medico Competente non è l’episodico autore di visite burocratizzate ma uno dei co-protagonisti della Valutazione dei Rischi.
Il ruolo della Direzione legale
La Sicurezza permea l’intero tessuto aziendale e l’intera struttura (beni immobili e mobili, persone, regole, procedure, rapporti con fornitori, clienti, stakeholders); e ciò che riguarda l’intera struttura riguarda per definizione la Direzione Legale.
Non è casuale, che la Valutazione dei Rischi e la redazione del DVR siano la sola attività (assieme alla nomina del RSPP che a quella è collegata) che non può essere oggetto di delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, cioè il Vertice Apicale dell’organizzazione: non può esserlo perché, insegna da sempre la Suprema Corte, è una funzione che investe le scelte di fondo dell’organizzazione.
Non è casuale neppure che il Decreto 81 non riguardi soltanto i vertici ma investa tutti i livelli dell’organizzazione, secondo una distribuzione organizzata di obblighi che corrisponde ad una distribuzione (altrettanto organizzata, o almeno così dovrebbe essere) di poteri; ogni posizione di garanzia gestisce la propria Area di Rischio all’interno di un insieme coordinato di regole che seguono gli stessi principi e perseguono gli stessi obiettivi.
Scelte di fondo, regolazione di poteri, definizione di principi e di obiettivi: cosa sono, se non l’ambito nel quale la Direzione Legale fa sentire la sua voce ed esprime il suo ruolo?
Non si tratta, naturalmente, di riorganizzare il sistema di sicurezza aziendale per ricondurlo all’interno della Direzione Legale; si tratta di dare alle azioni di quel sistema una valenza di insieme, una efficacia trasversale, una importanza strategica che non possono non competere alla Direzione Legale (e, per il tramite di essa, al Datore di Lavoro quando compie le scelte di fondo).
In questo senso, l’idea di Direzione Legale Sostenibile è una intuizione felice che anche in tema di Sicurezza Sul Lavoro può consentire all’organizzazione una accelerazione verso la dimensione (S)ociale della Sostenibilità, trasformando le azioni di adempimento (le stesse azioni!) in strumenti di Sviluppo; e questo perché le azioni diventano davvero azioni dell’organizzazione, che investono l’intera organizzazione, e che esprimono la visione dell’organizzazione.
E’ lecito aspettarsi che tutto questo si traduca (anche) in miglioramento degli strumenti di difesa in sede processuale, in rafforzamento della Compliance, in ridefinizione del Risk Assessment; e ancora in beneficio reputazionale, o in capacità attrattiva dei talenti.
Il che autorizza ad affermare, che Sicurezza è Sostenibilità.