20 Giugno 2019

Third Party Litigation funding: la nuova opportunità di accesso alla giustizia nel Mercato Legale 4.0

DAVIDE DE VIDO

Immagine dell'articolo: <span>Third Party Litigation funding: la nuova opportunità di accesso alla giustizia nel Mercato Legale 4.0</span>

Abstract

L’istituto del finanziamento del contenzioso si sta affermando anche nel Bel Paese. Analizziamo cos’è il finanziamento del contenzioso, chi può fare utilizzo di questo strumento per trarne vantaggio e per quali dispute.

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L’attuale mercato legale italiano è caratterizzato da tre elementi negativi:

  • i tempi di definizione delle controversie civili e commerciali, decisamente più lunghi rispetto alla media degli altri Paesi europei
  • i rilevanti costi di accesso alla giustizia e di amministrazione delle liti
  • il disvalore del “sistema giustizia” presso l’utente finale, sia esso un privato o una impresa.

La principale, e forse peggiore conseguenza di queste negatività criticità sono i casi di denegata giustizia ossia i sempre più frequenti casi di soggetti, tanto privati quanto imprese, che rinunciano integralmente a proporre domanda di giustizia.

Per questa ragione, recentemente, negli ordinamenti giuridici maggiormente virtuosi, si è affermato un fenomeno giuridico-economico noto con il nome di “Third-party Litigation Funding” o “Litigation Finance”.

Vediamo di cosa si tratta.

 

Cos’è il Third-party Litigation Finance o Finanziamento del contenzioso?

Il finanziamento del contenzioso o third-party litigation funding, è un’operazione economica mediante la quale il funder investe in un contenzioso (stragiudiziale, giudiziale o arbitrale) di un terzo, nel quale non ha alcun interesse, assumendosi tutti o parte dei costi della disputa e tutto o parte del rischio dell’esito della medesima.

In caso di esito favorevole della lite, il funder otterrà il proprio corrispettivo, solitamente calcolato in misura percentuale su quanto ottenuto; in caso di esito negativo, il funder non dovrà essere ripagato.

 

Il Finanziamento del Contenzioso è ammesso in Italia?

Il contratto di finanziamento del contenzioso può trovare applicazione anche in Italia in ossequio al generale principio dell’autonomia contrattuale previsto dal secondo comma dell’art. 1322 c.c.

Attualmente questa forma contrattuale è poco conosciuta e ancor meno praticata, sebbene se ne inizi a trattare, in particolare, in ambito arbitrale e concorsuale.

 

Chi può accedere al finanziamento del contenzioso e per quali vertenze/controversie?

Il contratto di finanziamento del contenzioso è trasversale, nel senso che può essere concluso per sostenere contenziosi stragiudiziali e/o giudiziali di

  • privati;
  • imprese individuali;
  • società di persone e/o di capitali;
  • pubbliche amministrazioni.

Può essere uno strumento importante anche per i professionisti, in particolar modo per gli avvocati

  • che hanno così la certezza di percepire il loro equo compenso;
  • che mantengono la totale autonomia nel loro impiego;
  • che possono aprirsi a nuove practices implementando i servizi del loro studio professionale;

Attualmente i contenziosi finanziabili sono quelli stragiudiziali e/o giudiziali, civili o commerciali:

  • arbitrati nazionali e/o internazionali
  • controversie commerciali (ad es.: violazioni contrattuali, IP dispute, etc.)
  • azioni risarcitorie per responsabilità extracontrattuale
  • azioni risarcitorie per responsabilità professionale (ad. medica, del notaio ecc…)
  • azioni del consumatore, class action

 

Quali sono i tratti caratterizzanti l’istituto?

  1. Favorisce l’accesso alla giustizia:
  • A coloro che non hanno le necessarie risorse finanziarie per sostenere i costi di una controversia.
  • A coloro che dispongono delle risorse finanziarie ma devono impiegarle diversamente.
  • Alle PMI, specie nel caso di contenziosi di natura creditizia non facilmente sostenibili.
  • Alle PMI così come alle grandi imprese che hanno le disponibilità per far fronte alle spese processuali ma scelgono di destinarle al core business aziendale.
  1. Trasferisce il rischio di insuccesso in capo al funder e, pertanto, può indurre all’azione anche quanti non sono inizialmente disposti a “correre il rischio” di insuccesso.
  2. Presuppone una rigorosa valutazione della meritevolezza della pretesa giudiziale.

 

Tale caratteristica è potenzialmente utile per il richiedente il finanziamento anche in caso di diniego del medesimo perché può evitargli di intraprendere un’azione giudiziale

  • con scarsa possibilità di successo;
  • nei confronti di una controparte con bassa probabilità di solvibilità;
  • eccessivamente lenta e/o dispendiosa rispetto ai benefici in caso di vittoria.

 

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