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La documentazione sui prezzi di trasferimento
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 erano state inizialmente introdotte nel nostro ordinamento specifiche regole circa le modalità di documentazione dei rapporti intercompany con società residenti in giurisdizioni estere. In presenza di tale documentazione, nei casi di rettifica dell’imponibile ex art. 110, co. 7, TUIR, le sanzioni previste per infedele dichiarazione (pari al 90%) si rendevano inapplicabili (i.e. “penalty protection”).
Il set documentale idoneo a garantire la penalty protection era (ed è ancora) composto da un “Master file”, che deve fornire una descrizione generale del gruppo multinazionale e delle operazioni infragruppo in essere tra le imprese associate appartenenti ad esso, e da un “Country file”, che deve invece fornire una dettagliata descrizione delle operazioni infragruppo poste in essere dalla singola impresa associata residente.
Il Provvedimento del 23 novembre 2020, n. 360494, in vigore a partire dal periodo d’imposta 2020 (per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare), si inserisce nel quadro poc’anzi delineato e sostituisce integralmente il precedente Provvedimento del 29 settembre 2010, n. 137654.
Il nuovo regime in materia di oneri documentali
Le novità rispetto alla precedente impostazione riguardano tanto la struttura formale del set documentale richiesto, quanto i contenuti e le informazioni che devono essere oggetto di rendicontazione.
Master file
Per quanto riguarda il Master file, oltre alla descrizione della struttura organizzativa del gruppo e dell’attività da esso svolta, particolare attenzione deve essere posta alle seguenti aree:
1. Intangible assets di titolarità del gruppo.
2. Attività finanziarie infragruppo.
3. Accordi relativi a operazioni finanziarie.
Una rilevante novità relativa alla predisposizione del Master file è l’obbligo di redazione e conservazione dello stesso in capo a tutte le imprese associate residenti, anche se qualificate quali mere “controllate”. In base alla precedente normativa l’obbligo di predisposizione del Master file era rivolto alle sole società holding o sub-holding del gruppo multinazionale.
Il Provvedimento del 23 novembre 2020 precisa altresì che il Master file potrà essere redatto in lingua inglese: pertanto, le controllate italiane di gruppi multinazionali con holding all’estero potranno liberamente utilizzare il medesimo documento redatto dalla capogruppo non residente.
Country file
Per quanto riguarda invece la struttura ed il contenuto del Country file, il documento deve includere in primo luogo una descrizione generale dell’entità locale, la sua struttura operativa, le attività svolte e le strategie perseguite. Inoltre, il Country file deve contenere la dettagliata descrizione delle operazioni infragruppo, con particolare attenzione all’entità delle stesse ed ai soggetti coinvolti.
Un’apposita sezione deve essere dedicata all’analisi di comparabilità, con cui sono altresì definite le funzioni ed i rischi assunti da ciascuna impresa associata nell’ambito di una determinata operazione infragruppo, nonché alla descrizione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento prescelto e delle risultanze derivanti dall’applicazione di tale metodologia.
Infine, al Country file devono essere allegati alcuni ulteriori documenti riguardanti informazioni di carattere finanziario, tra cui i conti annuali delle imprese associate coinvolte nelle operazioni infragruppo oggetto di rendicontazione ed i prospetti di riconciliazione tra i dati finanziari utilizzati nella determinazione dei prezzi di trasferimento ed i dati di bilancio.
Firma digitale della documentazione
Un’altra novità di particolare rilievo è l’introduzione dell’obbligo di apposizione della firma digitale, da parte del rappresentante legale o di un suo delegato, alla documentazione predisposta dall’entità, pena la non idoneità della stessa a conferire la penalty protection.
Più in dettaglio, ora la documentazione deve essere predisposta, con apposizione della firma digitale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’entità e, in caso di controllo, dovrà essere esibita entro 20 giorni dalla richiesta dei verificatori.
Tale aspetto è quello che ha suscitato maggiori perplessità e critiche da parte dei primi commentatori dal momento che, oltre a non risultare in linea con la prassi meno rigida adottata da altri Stati, comporterà una riorganizzazione ed un necessario efficientamento dei processi interni ai fini della tempestiva raccolta delle informazioni a supporto della documentazione.
Conclusioni
Le modifiche alla disciplina degli oneri documentali si sono rese necessarie al fine di riflettere l’evoluzione degli standard OCSE.
In generale, il nuovo regime degli oneri documentali in materia di transfer pricing comporta una disclosure sempre più dettagliata e mirata a ricostruire la supply chain del gruppo, con particolare riguardo ai fattori generatori di reddito (e.g., intangibile assets) e alle aree che presentano un maggiore rischio in conformità a quanto stabilito dalle azioni “BEPS” (e.g., finanziamenti), rendendo di fatto più agevole l’attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, tali modifiche verosimilmente implicheranno un significativo aggravio di costi in capo ai contribuenti, principalmente connesso alla necessità di reperire informazioni prima non richieste, nonché notevoli difficoltà operative legate al fatto che la documentazione dovrà essere firmata elettronicamente con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.