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Introduzione
Il 31 maggio e il 1° giugno sono usciti rispettivamente il Decreto Ministeriale 59 del 2023 recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e il Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” introducendo delle rilevanti novità in materia di tracciabilità di rifiuti.
Vengono, infatti, modificate le norme del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152 del 2006, di seguito anche TUA o Codice dell’Ambiente) sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, e introdotte le regole sul tanto preannunciato RENTRI nonché i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione dei rifiuti.
Questo, in realtà, è solo l’inizio di una epocale riforma. Infatti, l’uscita del decreto sul RENTRI apre le porte all’emanazione dei cd. decreti direttoriali che dovranno nel dettaglio stabilire le regole di compilazione dei nuovi registri e formulari, incidendo quindi sostanzialmente e definitivamente sull’operatività delle aziende le quali, in ogni caso, hanno un rilevante margine di tempo per adeguarsi.
Ed invero le tempistiche di iscrizione al RENTRI sono piuttosto ampie (v. meglio infra) ed è in base a tali tempistiche che verranno emanati i decreti direttoriali sopra citati.
Una riforma, pertanto, che non si limita al solo Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ma che coinvolge tutti gli adempimenti amministrativi e che quindi richiede qui una riflessione puntuale e una applicazione ragionata in azienda.
Il RENTRI
Il RENTRI è un sistema gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori che consente la lettura integrata dei dati relativi alla tracciabilità dei rifiuti.
Lo stesso è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto[i].
I soggetti obbligati ad iscriversi e a comunicare i dati relativi alla tracciabilità vengono ad oggi definiti dall’art. 188-bis, comma 3- bis, e dall’art 12 del Dm 59 del 2023 e segnatamente:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi[1][ii]
In sintesi, e per effetto del combinato disposto delle norme che richiamano i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione MUD, sono quindi obbligati all’iscrizione al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi;
- i produttori di rifiuti pericolosi (tutti);
- i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianale, industriale, di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie[iii];
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti sia pericolosi che non pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
Sono conseguentemente esonerati da tale obbligo:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Saranno altresì tenuti ad iscriversi al RENTRI anche i soggetti di cui all’art. 18 del Dm e vale a dire le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)[iv], del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cui i produttori di rifiuti possono delegare gli obblighi di comunicazione connessi al RENTRI (non anche quindi la tenuta del registro e dei formulari).
È chiaramente ammessa l’iscrizione volontaria per i soggetti non obbligati[v].
In relazione ai trasportatori di rifiuti pericolosi è previsto poi l’ulteriore obbligo di installare sui mezzi dei sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato[vi]. Tale obbligo diverrà poi – a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento – requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere[vii].
Per i soggetti obbligati all’iscrizione (e per quelli che si iscrivono volontariamente) è poi previsto il pagamento di un contributo annuale[viii] per ogni unità locale nella seguente misura
Il contributo dovrà essere pagato la prima volta al momento dell’iscrizione e, successivamente, il 30 aprile di ciascun anno.
Le tempistiche di iscrizione – da cui dipende tutto il regime transitorio sia del RENTRI sia dell’utilizzo dei nuovi format di registro e di formulari – sono indicate all’art. 13, il quale prevede che gli operatori debbano iscriversi al RENTRI secondo le seguenti scadenze scaglionate, a far data dall’entrata in vigore del DM (15 giugno 2023):
- a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi
- per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti;
- e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (coloro che trattano, trasportano, intermediano e commerciano rifiuti e i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti);
- ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp);
- a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi
- per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornirà il supporto tecnico operativo per:
- la gestione dei rapporti con l'utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l'informazione e la comunicazione;
- gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità descritti nel presente regolamento;
- la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.
Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l'organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Le sezioni regionali assicurano altresì la gestione delle procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali[ix].
Ma cosa si dovrà comunicare al RENTRI e secondo quali tempistiche? Ce lo dice l’art. 15 del Dm 59 e nello specifico:
- i dati relativi al registro di carico e scarico, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione (se non ci sono annotazioni, la comunicazione non è dovuta);
- a decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - e quindi dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del Dm - gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006[x] - e quindi coloro che sono obbligati all’iscrizioni al RENTRI ovvero si iscrivono volontariamente - sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi in formato digitale.
Ecco quindi in sintesi in cosa consiste il RENTRI, un contenitore di informazioni a cui gli operatori indicati devono aderire, pagando un contributo, per comunicare a scadenze periodiche i dati relativi alla tracciabilità.
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