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Il nuovo registro cronologico di carico e scarico e il nuovo formulario di identificazione dei rifiuti: una tracciabilità tutta da rifare
Il cuore della riforma sta, a ben vedere, nell’emanazione dei nuovi modelli di registro e di formulario che – di fatto – attesa anche la periodicità delle annotazioni (per le quali rimane sempre vigente e valida la normativa di rango primario sopra richiamata, di cui agli artt. 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006), coinvolgerà in maniera rilevante le imprese, a partire dall’assetto dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti deputati a tali compiti.
Andando per ordine, si segnala che all’Allegato I è previsto il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico (cfr. Allegato n. 1).
In mancanza delle istruzioni relative alla compilazione (demandate a futuri decreti direttoriali) è possibile esclusivamente prendere atto dell’inserimento di molte più informazioni rispetto al modello di cui al DM 148 del 1998[1], quali ad esempio, le causali della registrazione, le sezioni relative a specifiche tipologie di rifiuti, provenienza del rifiuto etc.
Il registro, così stabilito, sarà tenuto ai sensi dell’art. 4 del regolamento:
- sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
La compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
- i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;
- qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
- i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
A tal proposito valga la pena rammentare la definizione di utente, così come introdotta dall’art. 3, lett. d) del Dm in analisi e segnatamente “il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni”.
Alla luce di quanto appena esposto risulta, quindi, che dovrà essere nuovamente (come successe invero in passato con il SISTRI) preso in considerazione tutto il tema degli accessi e delle responsabilità dei soggetti che opereranno all’interno della nuova tracciabilità anche alla luce delle sanzioni amministrative sul punto[2]. Ed invero per utente pare sin da subito intendersi la persona fisica che sarà tenuta alle operazioni sul registro di carico e scarico. Operazioni che non potranno mai essere cancellate, ma – se del caso – solo rettificate. L’utente nello specifico è colui il quale inserirà i dati per conto dell’operatore[3]. Non è dato sapere ad oggi, però, se tale soggetto sarà/potrà essere identificabile con il Legale Rappresentante/Delegato di Funzioni in materia ambientale ovvero potrà essere associato a qualsiasi dipendente con mere funzioni compilative. È di certo che sarà immediatamente riconoscibile dal sistema e che pertanto richiederà – ancora una volta – una attenta valutazione degli assetti interni, delle responsabilità e delle deleghe, ancorché meramente interne.
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano poi il nuovo formulario di identificazione dei rifiuti, il cui nuovo modello è previsto dall’Allegato II (cfr. Allegato n. 2 al presente articolo).
Anche in questo caso è possibile trovare un numero assai maggiore di informazioni da inserire rispetto all’attuale modello previsto dal dm 145 del 1998[4], tra cui i dati del trasbordo, dell’intermodale, e tutte i campi relativi alla micro-raccolta.
L’articolo 5, nello specifico, prevede che il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
È prevista tuttavia la possibilità - ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza – che il formulario possa essere emesso e compilato anche a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
In altri termini viene sdoganata la prassi diffusa di lasciare il compito di compilare il FIR al trasportatore, ferma restando la responsabilità del produttore in merito alle informazioni ivi contenute.
Peraltro, ai sensi del c. 4 dell’art. 15, nei casi in cui ci si avvalga di tale modalità di gestione (e cioè di farsi compilare il formulario dal trasportatore), il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati al RENTRI dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi.
Anche in tal caso si ritiene che tale gestione – prevista e ritenuta lecita anche dal punto di vista normativo – dovrà essere oggetto di puntuale e migliore regolamentazione contrattuale tra le parti coinvolte onde non cadere in connessioni e irregolarità che – in mancanza di definizione chiara dei ruoli – potrà colpire, in termini di responsabilità e sanzioni, tutti gli operatori in base al noto principio di corresponsabilità[5].
Fondamentale da notare – che l’acquisizione del Fir compilato in tutte le sue parti vale ai fini della comunicazione di avvio a recupero o smaltimento così come disposto dall’ultimo comma dell’art. 5.
Quanto poi al formato di formulario, sopravvive – nostro malgrado – il formato cartaceo per coloro – pochissimi - non obbligati ad iscriversi al RENTRI.
Il formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II del Dm ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:
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- mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
- mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
- mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative che dovranno in futuro essere emanate.
L’art. 7 invece disciplina il formato digitale e quindi – quello che verrà utilizzato dalla maggior parte degli operatori.
Il formulario sarà vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.
La compilazione in questo caso è progressiva, cioè viene fatta di volta in volta da ciascun operatore per la parte di propria competenza.
La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche da emanarsi.
Non scompare, tuttavia, la carta anche in caso di utilizzo di formulario digitale in quanto – al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto - il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto.
Vero è che in alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili, tuttavia anche in questo caso è necessario attendere le specifiche tecniche sul punto.
La cd. quarta copia in questo caso avviene per il tramite del RENTRI.
Ma quando tutto ciò sarà effettivamente operativo?
Stando quanto stabilito dall’art. 9 i nuovi modelli di registro e di formulario saranno applicabili a partire dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del Dm. Data in cui quindi si abbandoneranno i vecchi modelli di registro e di formulario che verranno così definitivamente abrogati[6].
In ogni caso, dovranno essere emanate le modalità operative di compilazione, le quali ai sensi dell’art. 21 dovranno essere definite – con decreto direttoriale pubblicato sul sito del RENTRI - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Dm 59 del 2023.
Nello specifico dovranno prevedere:
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- le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori;
- le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
- i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
- le modalità di compilazione dei modelli di registro e di formulario;
- i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20[7].
È quindi con grande impazienza che gli operatori attendono i provvedimenti richiamati perché saranno gli stessi ad indicare i veri impatti della riforma.
Conclusioni
La tracciabilità è un tema centrale nella gestione dei rifiuti in quanto da un lato attesta la correttezza (o mancanza di questa) delle operazioni svolte dai diversi operatori, e dall’altro impone la necessità di un assetto organizzativo in grado di garantire l’operatività.
Una riforma come quella appena emanata, pertanto, risulta essere cruciale, dovendo definire ruoli, responsabilità, strumentazione e costi per affrontare un sistema totalmente riformato. Mancano tuttavia delle informazioni fondamentali per poter dire che la rivoluzione sia definitivamente compiuta. Ci si auspica che le stesse arrivino in tempo per affrontare con serenità le scadenze e che tengano conto dei dati delle sperimentazioni al fine di rendere il passaggio non solo facilitato ma la tracciabilità, finalmente, a misura di azienda.