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La legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 707 sancisce: “All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
L'imposta municipale propria non si applica … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Il D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito in legge 28.10.2013, n. 124, inoltre, all’art. 2, commi 4 e 5 bis sancisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”
Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti di alloggio sociale e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Molti ex IACP, quindi, per godere dell’esenzione IMU e ritenendo che gli alloggi concessi in locazione possano definirsi alloggi sociali ex D.M. del 22 aprile 2008 hanno presentato, nei termini di legge, la dichiarazione con cui hanno attestato il possesso dei requisiti di alloggi sociali.
Dichiarazione che è necessaria, a pena di decadenza, per l’ottenimento dell’esenzione dell’IMU.
L’analisi delle disposizioni in materia di IMU, però, rivela che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, tanto più che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
Il legislatore, infatti, all’art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011 ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.
Appare, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli “sociali”, che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011).
L’assimilazione invocata dagli ex IACP tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede: “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Corte di Cassazione 25 luglio 2019, n. 20135, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013)
Sul punto anche l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) con il dossier bilancio 2016, pubblicato in data 5/10/2016, ha escluso la possibilità di estendere agli immobili ex IACP ed ERP la disciplina agevolativa prevista per gli alloggi sociali, per almeno due motivi.
Il primo, di natura normativa. Per gli immobili IACP, infatti, è già prevista espressamente l’aliquota ordinaria e la detrazione di 200 euro.
La normativa prevede un’imposizione specifica per gli immobili IACP, indipendentemente dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali.
Il secondo motivo è di carattere economico. La relazione tecnica allegata al d.l. 102/2013 quantificava in circa 76 milioni di euro il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP (circa 600.000) rispetto al valore dell’esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili), stimato in soli 17,5 milioni di euro.
Tale scostamento, data la sua entità, rafforza ulteriormente la convinzione secondo cui legislatore ha voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.
La vicenda che, in realtà, sta generando un notevole contenzioso tra gli enti locali e gli ex IACP andrebbe risolto dal legislatore perché effettivamente i canoni versati dagli inquilini agli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica alcune volte sono inferiori all’IMU applicata.
Il contenzioso che si sta generando, tuttavia, anche se per il momento vede alcune sentenze di merito del Giudice Tributario favorevoli agli ex IACP non supererà, a parere del sottoscritto, il vaglio del Giudice di Legittimità che riformerà tali decisioni in quanto contrarie alla legge.