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Il riferimento normativo
L’art. 164 c.p.c. prevede che, in mancanza di alcuni dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c., l’atto di citazione debba essere ritenuto nullo.
Tra questi requisiti ci sono, rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c. “la determinazione della cosa oggetto della domanda” nonché “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
L’art. 164 c.p.c. chiarisce che “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
Applicazioni per il caso di azione di responsabilità contro gli amministratori
Prendiamo in considerazione tre casi nei quali il Tribunale, segnatamente di Torino e di Milano, hanno ritenuto (tra il 2016 e il 2018) che gli atti di citazione notificati agli ex amministratori e sindaci di società fallite erano da ritenersi nulli.
In un caso il giudice aveva ritenuto condivisibile l’eccezione sollevata da tutti i convenuti secondo cui non è sufficiente che la Procedura invochi, nella quantificazione del danno, il criterio della differenza tra il passivo al momento del fallimento e quello al momento in cui la società avrebbe dovuto cessare la propria attività, posto che una procedura è tenuta ad allegare le singole condotte riferibili ai singoli convenuti e le ragioni a fondamento del nesso causale tra condotte e danno, risultando invece del tutto insufficiente il generico confronto tra situazioni patrimoniali nei diversi momenti.
Alla luce delle precedenti osservazioni il giudice aveva ordinato alla Procedura di integrare la citazione effettuando le precisazioni necessarie.
In un altro caso, alcuni dei convenuti avevano rilevato che il Fallimento attore, per sua esplicita ammissione, aveva concluso una transazione stragiudiziale – per una parte del petitum – con uno dei convenuti con espressa esclusione, per gli altri convenuti, del diritto di profittarne ai sensi dell’art. 1304 c.c. ma non l’aveva prodotta in giudizio. Di conseguenza, aveva evidenziato il Giudice, rimaneva ignoto il quantum residuale a carico degli altri convenuti.
Alla luce di questa circostanza era stata dichiarata nulla la citazione in quanto l’attore non aveva scomputato, nel danno richiesto, la quota ideale di pertinenza del transigente determinando il conseguente importo residuo di debito gravante sui condebitori estranei alla transazione. Con la precisazione che non è possibile scomputare dal totale la somma effettivamente pagata dai transigenti, bensì è necessario ridurre il totale tenendo conto della quota imputabile al transigente. Solo così Tribunale e convenuti avrebbero potuto conoscere l’effettivo petitum, che è preciso onere dell’attore quantificare.
Infine, nel caso deciso dal Tribunale di Milano, la nullità era stata dichiarata a fronte di contestazioni del tutto generiche per quanto attiene alla specifica indicazione delle condotte addebitate ai convenuti e nesso di causalità rispetto al danno lamentato.
Conseguenze della declaratoria di nullità
La nullità della citazione ha come conseguenza l’obbligo in capo all’attore di integrarla entro il termine indicato dal giudice inserendo gli elementi ritenuti mancanti.
È bene quindi avere presente che la declaratoria di nullità non determina il venir meno dell’azione o una soccombenza immediata dell’attore (pur con la precisazione dell’art. 164 c.p.c. che “restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”). In ogni caso, al momento di costituirsi in giudizio di fronte a un’azione di responsabilità, è più che opportuno valutare attentamente la possibilità di sollevare tale eccezione.
E ciò perché l’accoglimento dell’eccezione può garantire una ulteriore tutela e difesa dell’amministratore convenuto, in quanto l’integrazione della citazione costringerà l’attore a esporre e chiarire ulteriormente le condotte, il danno e i criteri della sua quantificazione fin dall’atto introduttivo, senza dover attendere la prima o addirittura la seconda memoria.
Inoltre, se nonostante l’integrazione la domanda attorea dovesse apparire ancora indeterminata, l’amministratore convenuto potrà eccepire come il proprio diritto di difesa debba ritenersi compromesso in modo irrimediabile non essendo stata sanata la nullità della citazione. Qualora il giudice condividesse l’assunto potrebbe arrivare a respingere la domanda.