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Dal 1° luglio 2018 vige l’obbligo di documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio per motori per autotrazione, ad eccezione dei gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per i rifornimenti da loro effettuati.
Per i gestori l’obbligo di documentare le cessioni di carburante tramite fattura elettronica si applicherà soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, già dal 1° luglio 2018 dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
In contemporanea, il decreto legge che ha rinviato la fattura elettronica ha prorogato anche l’abrogazione della scheda carburante, che andrà definitivamente in pensione soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, ai fini della detraibilità dell’IVA (art. 19-bis, comma 1, lettera d)) e della deducibilità del costo (art. 164, comma 1-bis TUIR), i pagamenti relativi ai rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018 ha specificato che tali strumenti comprendono: assegni bancari, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, le carte di debito, di credito o prepagate, ovvero tutti gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano l’addebito in conto corrente.
Nel quadro normativo odierno, la scheda carburante ricoprirà soltanto un ruolo di mero supporto documentale, perché da sola, non consentirà più né di detrarre l’IVA né di dedurre il costo ai fini fiscali. Dal 1° luglio 2018, soltanto l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili può garantire la detraibilità e deducibilità dell’acquisto di carburante. Si ritiene che l’utilizzo della scheda carburante, in virtù dei dati in essa contenuti possa essere un valido ausilio a dimostrazione dell’inerenza della spesa.
I soggetti IVA possono ricevere, già dal 1° luglio scorso, fatture elettroniche per tutte le cessioni di carburante diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali. È il caso per esempio, dei soggetti che hanno in essere dei contratti di “netting” stipulati con le imprese petrolifere. In tal caso, all’atto dell’utilizzo della tessera carburante o del buono carburante, la società petrolifera dovrà emettere alla società utilizzatrice una fattura elettronica.
A tal proposito, l’Agenzia ha rilasciato chiarimenti anche in merito al trattamento IVA relativo all’uso dei buoni carburanti, specificando che:
- i buoni carburante “monouso”: che consentono all’utilizzatore di rifornirsi presso impianti gestiti da un’unica compagnia, sono soggetti ad IVA al momento dell’emissione del buono e pertanto, contestualmente, dovrà essere emessa la fattura elettronica, poiché è noto il momento di effettuazione dell’operazione;
- i buoni carburanti “multiuso”: che consentono all’utilizzatore di rifornirsi presso diversi gestori o consentono anche l’acquisto di beni o servizi diversi dai carburanti, sono assimilati ai titoli di legittimazione, di conseguenza al momento della loro emissione avremo un’operazione non soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Tale presupposto sarà verificato solo al momento del loro effettivo utilizzo presso gli impianti stradali di distribuzione. Ma, sino al 1° gennaio 2019 non vi sarà alcun obbligo di emissione della fattura elettronica.
Infine segnaliamo che tra i servizi che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione per semplificare il nuovo processo di fatturazione, ce ne sono due che potrebbero essere decisamente utili per agevolare i soggetti passivi nella richiesta e gestione delle fatture elettroniche. Si tratta del:
- servizio di registrazione dell’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche: i soggetti passivi IVA (imprese e professionisti), possono comunicare a monte il proprio indirizzo telematico su cui ricevere tutte le fatture elettroniche. In questo modo la partita IVA sarà abbinata univocamente a quello specifico indirizzo telematico a prescindere dal fatto che il fornitore, all’atto di emissione della fattura, indichi o meno tale dato all'interno del documento elettronico. Per effettuare questa scelta e abbinare la propria partita IVA ad un indirizzo PEC o ad un codice destinatario (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o ftp) basta accedere personalmente, o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio on-line “Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere le fatture”, disponibile presso la propria area riservata del sito web dell’Agenzia. L’indirizzo indicato in tale sezione è univoco, ma potrà essere, in qualsiasi momento modificato o cancellato;
- servizio di generazione del QR-Code: permette a tutti gli operatori economici di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Tramite questo codice il fornitore può acquisire in maniera automatica tutte le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA, in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. Il QR-Code può essere salvato in formato pdf e stampato oppure memorizzato sul proprio telefono. I dati del QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione, pertanto qualora ci fossero in seguito delle variazioni, sarà necessario distruggerlo e generarne uno nuovo. Il QR-Code è assimilabile ad un biglietto da visita digitale, esso infatti contiene nazione di appartenenza, denominazione, partita IVA, codice fiscale e indirizzo telematico di ciascun soggetto.